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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10037 - pubb. 13/02/2014.

Estensione di fallimento ex art. 147 l.fall. a società di fatto tra società di capitali. Responsabilità della holding ex art. 2497 c.c.


Tribunale di Nola, 23 Maggio 2013. Est. Savarese.

Estensione di fallimento ex art. 147 l.fall. – Accertamento di società di fatto tra società di capitali – Ammissibilità – Partecipazione di società di capitali in società a responsabilità illimitata – Ammissibilità – Requisiti e limitazioni previste dall’art. 2361, co. 2, c.c. – Irrilevanza – Condizioni incidenti sulla validità e non sulla esistenza del fenomeno della partecipazione.

Responsabilità della holding ex art. 2497 c.c. ed estensione di fallimento ex art. 147 l.fall. – Interessi tutelati ed ambiti di applicazione – Differenziazioni.


Non si ravvisano elementi impeditivi a configurare l’esistenza di una società di fatto tra società di capitali, benché la partecipazione di esse non sia conforme ai requisiti di cui all’art. 2361 c.c.. (Antonio Fico) (riproduzione riservata)

L’art. 2361 co. 2 c.c., nel prevedere che l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea e che di tali partecipazioni gli amministratori devono fornire specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, non individua elementi indefettibili per la configurabilità dell’esistenza della fattispecie (tra cui: delibera assembleare, informazione nella nota integrativa di bilancio), ma specifica le condizioni di validità del fenomeno della partecipazione, rispetto all’articolazione interna della società (necessità, appunto, che l’organo assembleare deliberi, con cognizione di causa dell’effetto di responsabilità illimitata discendente dall’acquisizione della partecipazione), e rispetto ai terzi (i creditori che, appunto, esaminano la nota integrativa al bilancio), cosicchè trattasi di condizioni incidenti sulla validità e non sulla esistenza del fenomeno della partecipazione. Difatti una società a responsabilità illimitata può essere sempre costituita nella forma della società in nome collettivo irregolare o di fatto. Alla stessa categoria dei fenomeni che si realizzano nei fatti oltre e al di là delle previsioni normative, può essere ricondotta anche la partecipazione di una società di capitali in una società di persone, ove difetti la delibera dell’assemblea e l’indicazione di detta partecipazione nella nota integrativa di bilancio. (Antonio Fico) (riproduzione riservata)

La disciplina dettata dagli artt. 2497 e ss. c.c., relativa alla responsabilità della società che eserciti attività di direzione e controllo (anche nella forma del cd. holder personale), individua un percorso normativo imperniato sulla responsabilità risarcitoria della holding alternativo alla responsabilità patrimoniale delle società facenti parte del gruppo. Le norme ora citate del codice civile e l’art. 147 L.F. disciplinano, invece, fattispecie differenti, le prime avendo riguardo al cattivo esercizio di un potere (effettivo e lecito) di direzione e coordinamento su altre società, la seconda riguardando il caso in cui emerga che le distinte personalità giuridiche ad altro scopo non servono che a simulare l’esistenza di un’unica impresa, individuale o collettiva, che, come tale, in caso di sua insolvenza, va dichiarata fallita con fallimento in estensione dei suoi componenti. (Antonio Fico) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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