Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1005 - pubb. 15/10/2007

Pensione di reversibilità dell'ex coniuge

Tribunale Pescara, 21 Giugno 2007. Est. Falco.


Divorzio – Pensione di reversibilità – Domanda di attribuzione dell’ex coniuge – Rito applicabile – Procedimento camerale – Esclusione.



In materia di divorzio, la domanda giudiziale ex art. 9 comma III L. n. 898/1970 dell’ “ex coniuge”, diretta al conseguimento della pensione di reversibilità dell’ex coniuge deceduto deve ritenersi proponibile -nel silenzio del legislatore sul rito applicabile- nelle forme ordinarie e non già secondo il rito camerale il quale -essendo rito speciale- non è suscettibile di interpretazione analogica. (Gianluca Falco) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 737 c.p.c.


Registro Volontaria: n. 323/2006

Omissis

A scioglimento della riserva di cui all’udienza del 16.6.2006;rilevata la improponibilità con le forme del rito camerale dell’istanza della ricorrente, ex art. 9 comma III L. n. 898/1970, di determinazione ed attribuzione in suo favore della quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge deceduto in rapporto al nuovo coniuge superstite di quest’ultimo in quanto:

·                  L’art. 9 della Legge n. 898/1970, per quanto quivi interessa, stabilisce: “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza” (II comma).

 ·                  “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze” (III comma ).

·                  “Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità” (IV comma).

·                  “Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci” ( V comma).

·                  La G. ha avanzato la pretesa di ottenimento della indennità di cui sopra nelle forme del rito camerale di cui agli artt. 737 e seg. c.p.c.. (cfr. il ricorso).

·                  La norma di cui all’art. 9 summenzionata non individua- come visto- quale sia il rito applicabile alla fattispecie.Nel silenzio del legislatore deve allora ritenersi, in via sistematica ed interpretativa, l’inammissibilità di una soluzione nell’ambito del rito camerale della controversia di cui all’art. 9 commi II e seg. L. n. 898/70 in quanto:

·                  L’art. 9 comma II e III in questione non prevede il ricorso al rito camerale di cui agli artt. 737 e seg. c.p.c., non essendosi il legislatore preoccupato di indicare espressamente il procedimento nel cui ambito debbano essere presentate e decise le istanze in esso previste.

·                  Il rito camerale costituisce- come noto- un rito “speciale” rispetto a quello ordinario di cognizione e per tale ragione è regolamentato nel Libro IV (“Procedimenti speciali”) del codice di procedura civile.

·                  Il procedimento camerale - in quanto procedimento speciale - non è per definizione suscettibile di interpretazione analogica (per una applicazione di siffatto generale principio ali fini della soluzione negativa della questione della applicabilità del rito camerale speciale di cui all’art. 29 L. n. 794/42 per la liquidazione degli onorari giudiziali civili di avvocato al di fuori dei casi espressamente previsti cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14394 del 29/07/2004; Cass. N. 3603 del 1995; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10911 del 25/07/2002).·                  Il rito speciale in questione inoltre- in quanto “istituzionalmente” destinato a sfociare in provvedimenti sempre revocabili (cfr. gli artt. 742/742 bis c.p.c.), talora anche con efficacia ex tunc (cfr. Cass. Sentenza n. 1493/1999) - non sarebbe “ontologicamente” applicabile alla fattispecie in esame, essendo la decisione giudiziale da rendersi in tema di attribuzione e quantificazione della quota pensione di reversibilità finalizzata alla produzione di effetti (non già “rebus sic stantibus” bensì) definitivi e non modificabili nei rapporti tra i due o più aventi diritto.

·                  La necessità di una definizione di siffatta controversia “previdenziale” con decisione suscettibile di giudicato è del resto espressamente indicata dalla norma medesima (cfr. il già richiamato art. 9 ultimo comma: “[…] In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi […]”).

·                  Ed è noto che i procedimenti camerale ex artt.737 e seg. c.p.c. sfociano in “decreti” sempre revocabili (ex art. 742 c.p.c.) e non già in “sentenze” come tali idonee al passaggio in giudicato.

·                  Non è un caso, inoltre, che la stessa legge n. 898/70 abbia espressamente previsto (ubi lex voluti dixit) il ricorso al giudizio camerale (non già per le fattispecie di cui è causa disciplinate ai commi II, III, IV e V dell’art. 9 bensì) per le sole domande di contenuto patrimoniale di cui al (solo) I comma dell’art. 9 medesimo (“[…] Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 […]) ossia per quelle domande che- in quanto afferenti alla pretesa di regolamentazione del mutevole assetto personale ed economico del consorzio familiare in ragione dei contingenti e mutevoli bisogni economici e personali dei coniugi e della prole – abbisognano di risposte giudiziali rapide e revocabili (ex art. 742 c.p.c.) per una soddisfazione dinamica e mutevole di sopravvenute e non sempre prevedibili nuove esigenze (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17320 del 25/08/2005).

·                  Non vi è quindi spazio in sede camerale, per contenzioso di altro genere, né per quello di cui è causa che presuppone necessariamente- in ragione del titolo, del petitum e delle questioni di merito ad esso sottese, di natura squisitamente “previdenziale” - una delibazione piena, all’esito delle ordinarie scansioni processuali de thema decidendum e del thema probandum, ed una statuizione definitiva suscettibile di giudicato (di accertamento della sussistenza o meno e consistenza del diritto ad una quota di reversibilità nonché di condanna alla “distribuzione” tra gli aventi diritto delle relative quote) nelle ordinarie forme del processo di cognizione.Ritenuta pertanto la inammissibilità del ricorso, con conseguente rigetto del medesimo e compensazione delle spese di lite per la particolarità della vicenda. 

P.Q.M.

DICHIARA

Il ricorso inammissibile per le causali di cui in motivazione.  

COMPENSA

Integralmente le spese di lite. Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile, il giorno 16.6.2006.


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