Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10060 - pubb. 19/02/2014

Concordato in continuità, consentita la prosecuzione dei contratti di mutuo ed il pagamento differito dei crediti privilegiati purché in tempi contenuti e salva la moratoria prevista dall’art. 186-bis, lett. c), l.f.

Tribunale Marsala, 05 Febbraio 2014. Est. Russolillo.


Concordato preventivo in continuità – Prosecuzione rapporti non sinallagmatici – Ammissibilità – Prosecuzione dei contratti di mutuo ipotecario – Modalità.

Concordato preventivo in continuità – Pagamento dei creditori privilegiati in caso di capienza del patrimonio – Esecuzione in tempi contenuti successivi alla moratoria – Ammissibilità.

Concordato preventivo in continuità – Sospensione del pagamento dei creditori privilegiati ex art. 186 bis, comma 2, lett. c) – Diritto al voto – Esclusione.

Concordato preventivo in continuità – Pagamento dei creditori privilegiati entro 12 mesi successivi alla moratoria – Ammissibilità.

Trattamento crediti tributari e contributivi nel concordato in continuità – Moratoria dei crediti erariali e contributivi – Ammissibilità.



E’ coerente con la disciplina del concordato in continuità la prosecuzione dei contratti di mutuo ipotecario, con conseguente assoggettamento alla proposta di concordato delle sole rate già scadute e insolute alla data del deposito della proposta, salvo il regolare adempimento delle rate a scadere secondo i tempi dell’originario piano di ammortamento. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 2, lett. c), è consentito al debitore, il quale intenda conservare l’integrità della sua azienda, la facoltà di ritardare la soddisfazione dei privilegiati, pur quando esso deve essere necessariamente integrale essendo capienti i beni gravati dalla prelazione. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

In caso di sospensione del pagamento dei privilegiati ai sensi dell’art. 186-bis, co. 2, lett. c), e sempre che siano riconosciuti gli interessi di mora, i creditori privilegiati non votano in quanto la soluzione concordataria, prevedendo una soddisfazione comunque contenuta in tempi brevi, non disallinea la loro posizione rispetto a quanto conseguirebbero con la liquidazione fallimentare, rendendo gli stessi indifferenti all’una o all’altra soluzione. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

La previsione di un termine di pagamento dei privilegiati contenuto nei dodici mesi successivi alla moratoria deve ritenersi pienamente rispettoso del dettato dell’art. 186-bis, lett. c), l.f. in quanto è coerente con l’esigenza espressa dalla norma di assicurarne una soddisfazione in tempi contenuti. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

La disposizione dell’art. 182-ter in tema di transazione fiscale, nella parte in cui vieta che i crediti tributari o contributivi assistiti da privilegio subiscano un trattamento deteriore rispetto ai creditori che abbiano un privilegio inferiore o interessi economici omogenei, deve essere interpretato, nell’ipotesi di concordato in continuità - nel quale i creditori muniti di prelazione vanno pagati immediatamente salvo moratoria annuale - come riferita esclusivamente alle percentuali di soddisfazione e non ai tempi di pagamento, atteso che, diversamente opinando, verrebbe meno la facoltà per il proponente un concordato in continuità di dilazionare il pagamento di crediti erariali e contributivi, accedendo alla transazione fiscale, ogniqualvolta fra i creditori concorsuali vi siano privilegiati di rango inferiore. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)


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