Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10068 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Marsala, 30 Luglio 2013. .


Concordato preventivo con cessione di beni - Cessione di beni nella fase che precede l'apertura della procedura di concordato - Inammissibilità.



La cessione in fase anteriore all’apertura del concordato preventivo liquidatorio di beni indicati in inventario costituisce atto in frode ai sensi dell’art. 173, co. 3, l.f., indipendentemente dalla destinazione del ricavato alla soddisfazione di crediti asseritamente prededucibili, non potendo contemporaneamente il debitore indicare determinati beni fra quelli facenti parte dell’attivo da liquidare in sede concordataria e, nel contempo, anticipare la vendita degli stessi a data anteriore all’apertura della procedura onde soddisfare alcuni dei creditori. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

L’inidoneità del pagamento a ledere la par condicio creditorum, può assumere rilevanza al fine di escludere la natura straordinaria dell’atto e, dunque, la necessità dell’autorizzazione ex art. 167 l.f. ove compiuto successivamente all’apertura del concordato, ma non ne fa venir meno la natura fraudolenta quando i creditori non ne siano stati informati e ne sia conseguita una falsa rappresentazione della realtà esistente al momento del voto. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato