Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1009 - pubb. 25/10/2007

Fallimento in estensione e disciplina transitoria

Tribunale Mantova, 11 Ottobre 2007. Est. Aliprandi.


Fallimento in estensione – Ricorso per dichiarazione di fallimento presentato in data successiva al 16 luglio 2006 – Disciplina applicabile – Autonomia della seconda procedura – Sussistenza.



Nel caso di fallimento in estensione pronunciato ex art. 147 l.f. a seguito di ricorso presentato in data successiva al 16 luglio 2006 in relazione a società dichiarata fallita con sentenza anteriormente emessa, si applica la disciplina di cui al decreto legislativo n. 5/06 in considerazione sia del deposito dell’istanza posteriormente all’entrata in vigore della novella sia del fatto che tale tipo di fallimento costituisce una procedura concorsuale del tutto autonoma rispetto a quella già dichiarata. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.07.2007, il curatore del Fallimento della P.S. s.a.s. di B. L. nonché di B. L. personalmente chiedeva che venisse dichiarato il fallimento del socio accomandante G. P. nato a ** a causa dell’ingerenza concreta svolta nell’amministrazione della società fallita in difetto di qualsivoglia procura speciale.

Esponeva il curatore che la P.S. s.a.s. era stata dichiarata fallita con sentenza depositata in data 13.12.2005; che il deducente aveva già presentato analogo ricorso in estensione ex art. 147 L.F. nei confronti di tale M. Lorenzo, ma il tribunale aveva rigettato la domanda rilevando che la persona che si era presentata innanzi al notaio dott. ** per acquistare le quote della fallita era altro soggetto non individuato; che in seguito era stato accertato che la persona presentatasi innanzi al notaio ** in data 23.06.2005 era P. G. il quale aveva usato innanzi al pubblico ufficiale documenti falsi; che il socio accomandatario fallito e la dipendente della società B. M. avevano reso dichiarazioni dalle quali emergeva chiaramente l’ingerenza dell’accomandante nella gestione della società.

 In data 13.08.2007 era notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, ma nessuno si presentava per il resistente all’udienza del 26.09.2007.

Assunte informazioni, anche per il tramite della Guardia di Finanza, il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto.

L’art. 147 L.F. prevede, in caso di fallimento di una società, l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili senza distinguere tra coloro che siano tali ab origine per contratto sociale e quelli che lo siano divenuti per effetto di vicende particolari, tra cui va annoverato l’accomandante che si sia ingerito nell’amministrazione della società ex art. 2320 c.c. (cfr. tra le tante Cass. 6.12.1984 n. 6429, Cass. 11.09.1999 n. 9688, Cass. 28.04.1999 n. 4270).

In tali casi occorre la prova dell’effettiva ingerenza nell’amministrazione della società e tale onere incombe alla curatela, la quale dovrà dimostrare che l’accomandante ha svolto un’attività gestoria vera e propria consistita nella direzione di affari sociali implicanti scelte proprie degli amministratori, mentre non è sufficiente ai fini dell’estensione il compimento da parte dell’accomandante di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società.

Nel caso concreto, va premesso che il resistente è stato identificato a seguito di attività investigativa condotta dalla locale Procura della Repubblica (allegato 2 del ricorso del 26.04.2007) che ha consentito di individuare in G. P. nato a Meleti il 10.11.1946 la persona che si era presentata innanzi al notaio ** di Mantova in data 23.06.2005 rep. n. 61.342 n. 16.741 racc. per acquisire le quote della P.S. s.a.s.

Quanto all’attività di gestione asseritamene svolta dall’accomandante, il fallito accomandatario B. L. dichiarava che il M., id est il G., una volta entrato nella compagine sociale senza poteri di firma, aveva iniziato ad occuparsi di tutto: chiamare i fornitori presentandosi come dipendente dell’ufficio commerciale della P.S. s.a.s., effettuare ordinativi e ritirare merce senza presentare il conto della gestione o depositare gli incassi ecc. sino a giungere ad eliminare la documentazione attestante gli ordini ricevuti e fornire false generalità alla clientela.

La teste B. M. aggiungeva che il G., una volta entrato nella società, disponeva delle liquidità esistenti nelle casse sociali in modo autonomo e svincolato, assumendo sistematicamente e costantemente scelte proprie del titolare dell’impresa La teste confermava inoltre la circostanza che a volte gli ordini erano eseguiti dal G. con nominativi falsi e tanto per destare l’impressione nei terzi che la società avesse un elevato numero di dipendenti.

Il curatore reperiva inoltre copia di diversi documenti commerciali in cui si evince che la società fallita per eseguire gli ordini di acquisto aveva usato diversi nominativi (es. A., Z., M. ecc.), di talché a fronte delle concordi deposizioni rese dall’accomandatario fallito e dalla dipendente è da presumere che tali atti dispositivi siano stati impartiti proprio dal socio fallendo.

Nonostante la riformulazione dell’art. 15 L.F., teso a garantire un più efficace contraddittorio tra le parti, l’istruttoria prefallimentare non ha perso i suoi connotati di sommaria cognizione ispirata ad esigenze di rapidità dell’indagine, di talché le deposizioni raccolte dal curatore sono sufficienti, a parere del collegio, a suffragare la tesi propugnata in ricorso, ossia che G. P., sebbene sprovvisto qualsiasi potere di rappresentanza, si sia stabilmente ingerito nell’amministrazione della società ponendo in essere plurimi atti per loro natura riservati all’organo amministrativo della società.

Per giunta, il convenuto non si è presentato all’udienza ex art. 15 L.F. e detto contegno processuale non ha consentito all’interessato di articolare prove a confutazione degli elementi offerti dalla curatela.

Conseguentemente G. P. nato a ** va dichiarato fallito con conseguente necessità di nominare il curatore nella persona del dott. **, già nominato curatore del fallimento della società, e di impartire le ulteriori prescrizioni previste nel novellato art. 16 L.F.

Sul punto osserva il collegio che, nonostante la P.S. s.a.s. sia stata dichiarata fallita con sentenza n. 80/05 depositata in data 13.12.2005 – e quindi anteriormente alla entrata in vigore del decreto l.vo 9.01.2006 n. 5 – il presente fallimento va assoggettato alla nuova disciplina.

A mente dell’art. 150 del menzionato decreto “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore”.

Nel caso concreto il ricorso per estensione è successivo alla novella e il fallimento dei soci illimitatamente responsabili per contratto sociale o per previsione normativa, dà luogo ad un fallimento autonomo e non già ad una procedura concorsuale accessoria o dipendente da quello principale. Infatti, il fallimento della società e quello dei soci illimitatamente responsabili danno luogo a masse distinte e nonostante l’unicità della sentenza dichiarativa rappresentano entità giuridiche diversificate, come espressamente indicato dall’art. 148 L.F. (cfr. Cass. 1.03.2005 n. 4284), ragion per cui non vi è alcun motivo per assoggettare il fallimento del socio riconosciuto illimitatamente responsabile alla stessa disciplina del pregresso fallimento della società.

P.  Q.  M.

Il Tribunale di Mantova, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul ricorso presentato dal curatore del Fall. P.S. s.a.s. di B. L. nonché curatore del fallimento del socio accomandatario B. L., così provvede:

- visti gli artt. 147 L.F. e art. 2320 c.c.;

- dichiara il fallimento di G. P. nato **;

- nomina giudice delegato la dott. Laura De Simone;

- nomina curatore il dott. **;

- ordina al fallito di depositare entro il termine di tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- fissa l’udienza del 24.01.2008 ore 10.00 per l’adunanza dei creditori in cui si procederà all’esame dello stato passivo innanzi al giudice delegato nella residenza del Tribunale;

- assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

- ordina che la presente sentenza venga notificata, comunicata ed annotata ai sensi dell’art. 17 del R.D. 16.03.1942 n. 267.

Così deciso in Mantova, lì 11.10.2007