Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10111 - pubb. 26/02/2014

Esecuzione mobiliare; vendita forzata tramite commissionario ex art 532 cpc; parti del relativo contratto di compravendita; rimedi esperibili dall'acquirente che non abbia ricevuto la consegna della merce

Tribunale Mantova, 26 Settembre 2013. Est. Pagliuca.


Esecuzione mobiliare – Vendita forzata tramite commissionario ex art 532 cpc – Pagamento del prezzo di acquisto ed omessa consegna delle merce illecitamente sottratta – Instaurazione del rapporto contrattuale di vendita direttamente tra commissionario e acquirente – Sussistenza – Possibilità per l'acquirente di formulare domanda di risoluzione, adempimento o risarcimento del danno direttamente nei confronti del commissionario – Sussiste.



Nell'ipotesi in cui il giudice delle esecuzioni mobiliari disponga la vendita dei beni a mezzo di commissionario (IVG - Istituto vendite giudiziarie) ai sensi dell'art 532 cpc, si determina una dissociazione ex lege tra titolarità dei beni (che prima e sino alla vendita rimangono di proprietà del debitore esecutato) e facoltà di disporne ponendo in essere atti traslativi della proprietà con terzi soggetti (che, per tutta la durata dell'incarico, passa in capo al commissionario, in forza del rapporto pubblicistico instauratosi con la procedura), sicché, ai sensi degli artt. 1731 e 1705 cc, il commissionario stipula i relativi contratti di vendita, seppur nell'interesse della procedura esecutiva (a cui deve riversare poi il prezzo corrisposto dall'acquirente), in nome proprio, con conseguente piena assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi in caso di inadempimento rispetto all'obbligo di consegna della merce, gravante sullo stesso commissionario. Di conseguenza l'acquirente che, pur pagando regolarmente il prezzo, non abbia poi ricevuto la merce acquistata, potrà esperire nei confronti dello stesso commissionario (e non della procedura esecutiva, ovvero dei creditori tra cui il prezzo di vendita sia stato poi ripartito o del debitore esecutato, per l'eventuale differenza non distribuita) gli ordinari rimedi contrattuali contro l'inadempimento del venditore (risoluzione, adempimento, risarcimento danni), seppur con le limitazioni previste dagli artt. 2919 ss cc in caso di vendita forzata (essendo comunque tale anche quella che, nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, avvenga a mezzo di commissionario su incarico del giudice ex art. 532 cpc). (Luigi Pagliuca) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Luigi Pagliuca


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