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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10127 - pubb. 03/03/2014.

Atti di frode: valutazione della corrispondenza al piano e della loro utilità; pagamento di debiti anteriori relativi rapporti pendenti


Tribunale di Locri, 18 Dicembre 2013. Est. Marta Pollicino.

Concordato preventivo - Atti di frode - Valutazione della corrispondenza dell'atto al piano - Valutazione dell’utilità per la soddisfazione dei creditori - Necessità - Pagamento di un debito concordatario - Atto di frode - Esclusione.

Concordato preventivo - Rapporti giuridici pendenti - Applicazione del principio della cristallizzazione della massa - Esclusione - Divieto di pagamento dei debiti pregressi - Esclusione.


In materia di concordato preventivo, non è possibile ricondurre all’art. 173 L. Fall. una funzione sanzionatoria tale per cui il mero compimento di atti non autorizzati ex art. 167, comma 2 L. Fall. ovvero 161, comma 7, L. Fall. comporti inevitabilmente la sanzione della revoca dell’ammissione alla procedura, senza valutare caso per caso la corrispondenza dell’atto rispetto al piano proposto e quindi la sua utilità in funzione dell’obiettivo di soddisfacimento dei creditori. Ne consegue che il pagamento di un debito concordatario non possa ritenersi automaticamente fraudolento e, come tale, sempre sanzionabile con la revoca dell’ammissione della procedura, dovendosi invece valutarne l’eventuale configurabilità come atto diretto a frodare le ragioni creditorie o, piuttosto, la sua utilità rispetto al soddisfacimento delle stesse. (Eleonora Pagani) (riproduzione riservata)

Gli atti solutori di rapporti giuridici pendenti nei quali le prestazioni delle parti non sono ancora eseguite o compiutamente eseguite al momento della domanda di concordato non sono sottoposti al principio di cristallizzazione della massa al momento della pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese né alla consequenziale distinzione tra crediti anteriori e crediti posteriori alla stessa. Pertanto, tali atti non risultano soggetti al divieto di pagamento dei crediti pregressi e devono ritenersi legittimi pur in assenza di preventiva autorizzazione dell’impresa in concordato, in quanto costituenti atti di ordinaria amministrazione. (Eleonora Pagani) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Antonio Rossi


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