Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10128 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Locri, 18 Dicembre 2013. .


Concordato preventivo - Atti di frode - Valutazione della corrispondenza dell'atto al piano - Valutazione dell’utilità per la soddisfazione dei creditori - Necessità - Pagamento di un debito concordatario - Atto di frode - Esclusione.



In materia di concordato preventivo, non è possibile ricondurre all’art. 173 L. Fall. una funzione sanzionatoria tale per cui il mero compimento di atti non autorizzati ex art. 167, comma 2 L. Fall. ovvero 161, comma 7, L. Fall. comporti inevitabilmente la sanzione della revoca dell’ammissione alla procedura, senza valutare caso per caso la corrispondenza dell’atto rispetto al piano proposto e quindi la sua utilità in funzione dell’obiettivo di soddisfacimento dei creditori. Ne consegue che il pagamento di un debito concordatario non possa ritenersi automaticamente fraudolento e, come tale, sempre sanzionabile con la revoca dell’ammissione della procedura, dovendosi invece valutarne l’eventuale configurabilità come atto diretto a frodare le ragioni creditorie o, piuttosto, la sua utilità rispetto al soddisfacimento delle stesse. (Eleonora Pagani) (riproduzione riservata)


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