Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10149 - pubb. 10/03/2014

Compete la prededuzione ai crediti funzionali alla procedura di concordato preventivo benché sorti anteriormente alla stessa

Cassazione civile, sez. I, 05 Marzo 2014, n. 5098. Est. Scaldaferri.


Fallimento - Prededuzione - Crediti sorti in funzione della procedura concorsuale di concordato preventivo.



In caso di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, il disposto dell'articolo 111, comma 2, L.F., come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2006, consente di riconoscere, con le modalità previste dall'articolo 111 bis L.F., la prededuzione non soltanto ai crediti sorti in occasione, cioè durante il corso delle procedure stesse, bensì anche quelli sorti anteriormente, ma funzionali alla procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


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