Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10151 - pubb. 10/03/2014

Sospensione degli effetti della sentenza di fallimento e passaggio in giudicato della sentenza di revoca

Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 2013, n. 13100. Est. Ragonesi.


Fallimento - Revoca del fallimento - Cessazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di revoca - Precedente sospensione dell'attività liquidatoria - Facoltà discrezionale - Sussistenza - Riforme del 2006 e del 2007 - Ininfluenza.

Fallimento - Revoca del fallimento - Art. 18 legge fall. - Produzione degli effetti della sentenza di revoca solo dal passaggio in giudicato di tale sentenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.



Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall'art. 16, secondo comma, legge fall., non è suscettibile di sospensione, in considerazione della finalità della procedura fallimentare, diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore - possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello "status" di fallito e sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquidatoria, principi su cui non hanno inciso le riforme del 2006 e del 2007. Risultano, infatti, ancora in vigore sia l'art. 16, secondo comma, legge fall. sia il principio della non sospensione della sentenza di fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solo sospendere, ex art. 19 legge fall., la liquidazione dell'attivo. (massima ufficiale)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 legge fall., nella parte in cui non prevede che la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento produca i suoi effetti dalla data di pubblicazione della stessa o in subordine dalla data della sua pubblicazione presso il registro delle imprese - così non potendosi rimuovere lo "status" di fallito e interrompere la liquidazione dell'attivo fino al passaggio in giudicato della sentenza - perché, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, diversa e privilegiata è la posizione dei creditori rispetto al debitore, i cui interessi comunque trovano pur sempre un riconoscimento nella previsione della possibilità di sospendere l'attività di liquidazione, mentre, con riguardo alla violazione dell'art. 41 cost., la legge fallimentare non impedisce al fallito di intraprendere una nuova attività economica. (massima ufficiale)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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