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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10185 - pubb. 17/03/2014.

Cancellazione della revoca della cancellazione di una società, natura dei provvedimenti del giudice del registro e loro modifica o revoca ex articolo 742 c.p.c.


Tribunale di Napoli, 14 Novembre 2013. Est. Quaranta.

Cancellazione della revoca della cancellazione di una società – Presupposti cancellazione d’iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni di legge – Controllo sostanziale – Esclusione – Controllo di legittimità formale – Sussistenza – Natura provvedimenti giudice del registro – Presupposti per loro revoca o modifica ex art. 742 cpc – Sussistenza di circostanze sopravvenute o, se preesistenti, ignorate al momento della pronuncia del provvedimento – Esclusione.


I provvedimenti del giudice del registro possono essere impugnati nel termine di quindici giorni dalla loro comunicazione innanzi al Tribunale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

L’art. 742 c.p.c. prevede la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, tra cui rientrano i decreti del giudice del registro. Tale revocabilità è subordinata alla sussistenza di circostanze sopravvenute o, se preesistenti, ignorate al momento della pronuncia del provvedimento, circostanze in cui non può comprendersi il mero mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il giudice del registro può e deve ordinare la cancellazione d’ufficio di un’iscrizione posta in essere dall’ufficio del registro in quanto l’iscrizione medesima sia avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge. L’ufficio del registro non può, in presenza di siffatto ordine, esimersi dal darvi corso (art. 17 comma 2 d.p.r. n. 581/1995), né, come del resto anche in ogni altro caso di iscrizione su domanda, può entrare nel merito della vicenda oggetto d’iscrizione, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 11 D.P.R. 581/1995 e 2189 c.c.. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il giudice del registro, in virtù dell’art. 2188 c.c., ha la funzione di vigilare sull’operato dell’ufficio del registro e, in particolare, in tema di cancellazione d’ufficio, esercita il solo controllo di legittimità formale dell’atto della cui iscrizione si tratta  con esclusione d’indagine sulla legittimità sostanziale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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