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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10201 - pubb. 19/03/2014.

Cancellazioni di società in liquidazione e approvazione del bilancio finale di liquidazione


Tribunale di Napoli, 05 Novembre 2013. Est. Quaranta.

Cancellazione di una società di capitali in liquidazione – Presupposti – Approvazione bilancio di liquidazione – Sussistenza.

Reclamo avverso bilancio finale di liquidazione – Legittimazione attiva creditori sociali – Esclusione. 

Cancellazione di una società di capitali – Passività insoddisfatte – Fatto impeditivo – Esclusione.

Cancellazione di una società – Effetti estintivi – Cancellazione di tale cancellazione ex art. 2191 cc – Presupposti – Prova contraria dell’operatività dell’ente – Sussistenza.

Cancellazione di una società di capitali – Estinzione – Successione dei soci nelle passività – Sussistenza – Responsabilità intra vires dei soci – Sussistenza.

Giudice del registro – Accertamento del presupposto della cancellazione (approvazione di bilancio finale di liquidazione formalmente valido) – Sussistenza – Verifica contenuto sostanziale del bilancio – Esclusione.


In conformità a quanto sostenuto dalle le S.U. della Cassazione, con le sentenze “gemelle” del 12.3.2013 nn. 6070 e 6071, chiamate a prendere posizione sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003 e con le precedenti sentenze nn. 4060 e 4061 del 2010, nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456 c.c., che disciplinava la medesima materia) va rinvenuta valenza innovativa, racchiusa essenzialmente nell’introduzione di una clausola di salvezza dell’effetto estintivo della cancellazione, tramite l’incipit del secondo comma della norma citata (“ferma restando l’estinzione della società”). (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto della novellata L. Fall., art. 10, la stessa regola è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495, e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312, (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, la prova contraria rispetto all’estinzione della società non può vertere più sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla medesima società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determina il trasferimento dei debiti si trasferiscano in capo a dei successori.
Il descritto meccanismo successorio opera nei confronti dei soci a prescindere dal fatto che questi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità nei limiti di quanto ricevuto. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La presenza di passività non onorate non può considerarsi impeditiva della cancellazione e nemmeno sintomatica di una cancellazione avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, in quanto fondata su bilanci falsi o sulla falsa rappresentazione della situazione contabile. Invero, alla luce del precetto contenuto nell’art. 2495 c.c., la liquidazione deve ritenersi compiuta e la società estinta con la cancellazione dal registro delle imprese, anche qualora rimangano creditori insoddisfatti. In definitiva, il procedimento di liquidazione può ritenersi ultimato anche in presenza di obbligazioni non onorate dalla società e non vi è spazio per un accertamento sostanziale, in particolare da parte del Giudice del Registro, di insussistenza del presupposto (l’approvazione di valido bilancio finale di liquidazione) fondante la legittimità della istanza di cancellazione della società. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

I poteri del giudice del registro delle Imprese sono limitati al controllo di legittimità formale dell’atto della cui iscrizione si tratta. La conclusione, del resto, appare saldamente ancorata al dettato degli artt. 2189, comma secondo, cod. civ., e 11, comma sesto, lett. a)-e), del D.P.R. 7.12.1995 n. 581, attuativo dell’art. 8 della L 23.12.1993, n. 580. Si avrà, così, un controllo limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell’atto (verifica della competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell’atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione, etc.), con esclusione dell’indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità contenutista dell’atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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