Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10223 - pubb. 26/03/2014

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo oggetto dell’impugnazione è il provvedimento del GD e non il progetto del curatore

Tribunale Roma, 17 Marzo 2014. Est. Cottone.


Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Natura impugnatoria.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Mancata presentazione osservazioni al progetto dello stato passivo – Ammissibilità.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato – Irrilevanza.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Mancata produzione di copia del fascicolo dell’insinuazione – Irrilevanza.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Onere probatorio.



Il giudizio di opposizione allo stato passivo disciplinato dall’art. 98 della legge fallimentare si atteggia a giudizio di carattere impugnatorio non del progetto di stato passivo depositato dal curatore (o dal commissario giudiziale) ma del provvedimento del giudice delegato, per cui l’opponente deve censurare quest’ultimo e non il progetto. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è ammissibile anche nel caso in cui l’opponente, nel corso della procedura prefallimentare, non abbia presentato osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore, perchè la mancanza di osservazioni non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all’art. 339 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria, nè essendo tale onere prescritto dall’art. 99 della legge fallimentare. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la mancata produzione di copia del fascicolo dell’insinuazione non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, poichè il relativo deposito appare essenziale solamente ove i documenti in esso contenuti appaiano indispensabili all’accoglimento della domanda. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’onere di dimostrare l’esistenza del credito, cioè di aver contratto l’obbligazione e di aver eseguito la relativa prestazione, grava sull’opponente e non può essere assolto, in presenza di specifica contestazione, con la produzione delle sole fatture, trattandosi di documenti unilateralmente prodotti dalla medesima parte che chiede l’accertamento dell’esistenza del proprio credito. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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