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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10239 - pubb. 31/03/2014.

Interpretazione della domanda giudiziale e applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale. Quantificazione del danno subito dal cliente dell'intermediario finanziario


Cassazione civile, sez. I, 24 Gennaio 2014. Est. Dogliotti.

Processo civile - Domanda giudiziale - Interpretazione - Applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale - Contemporanea proposizione delle domande di nullità del contratto e di risarcimento del danno.

Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Quantificazione del danno subito dal cliente.


Il principio della conservazione dell'atto, il quale trova sicuro riscontro nei criteri di ermeneutica contrattuale di cui all'articolo 1367 c.c. e nell'istituto della conversione del contratto nullo di cui all'articolo 1324 c.c., costituisce un principio generale immanente all'ordinamento giuridico che trascende la materia contrattuale e che trova applicazione anche all'interpretazione della domanda giudiziale, la quale può essere considerata come dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici ed il cui contenuto è, quindi, definibile anche mediante l'applicazione in via analogica dei criteri di ermeneutica contrattuale. (Nella fattispecie, la corte di legittimità ha ritenuto ammissibile la convivenza e l'autonomia delle domande nullità del contratto e di risarcimento del danno entrambe proposte dall'attore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il danno subito dal cliente per effetto della violazione dei doveri informativi dell'intermediario è costituito dalla differenza tra il valore di acquisto dello strumento finanziario e quello al momento della domanda ovvero quello precedente in cui il cliente ha avuto consapevolezza della perdita di valore, tenendo conto degli eventuali interessi percepiti e del valore attuale dello strumento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Pietro Sicari


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