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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10244 - pubb. 31/03/2014.

Raccomandazione personalizzata di contratto di swap e obblighi informativi dell'intermediario


Tribunale di Milano, 13 Febbraio 2014. Est. Guidi.

Intermediazione finanziaria - Prestazione di raccomandazioni personalizzate - Applicazione degli obblighi previsti per il servizio di consulenza - Adeguatezza dell'operazione.

Raccomandazione di una determinata operazione finanziaria - Servizio di consulenza - Obbligo dell'intermediario di dotarsi di procedure idonee a valutare l'adeguatezza dell'operazione con riferimento alle reali necessità dei clienti - Obbligo di suggerire prodotti idonei sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia - Fattispecie in tema di contratto di swap destinato a controbilanciare il rischio correlato al tasso di indebitamento.

Raccomandazione personalizzata di contratto di swap - Conflitto di interessi - Obblighi informativi relativi alla specifica operazione raccomandata.


La prestazione al cliente di una raccomandazione personalizzata comporta l'applicazione degli obblighi fondamentali previsti a carico dell'intermediario per il servizio di consulenza, tra i quali la regola dell'adeguatezza contenuta negli articoli 39 seguenti del regolamento Consob 16190 del 29 ottobre 2007. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'intermediario che raccomandi al cliente una determinata operazione finanziaria deve dimostrare di essere dotato di procedure idonee a valutare l'adeguatezza dell'operazione raccomandata con riguardo alle reali necessità dei clienti ed a suggerire i prodotti più idonei sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, tenuto anche conto del costo delle opportunità alternative. Nell'ipotesi di contratto di swap (nel caso di specie rivelatosi inadeguato allo scopo) destinato a controbilanciare il rischio correlato al tasso di indebitamento bancario, l'intermediario deve, altresì, fornire spiegazioni in ordine al motivo per il quale non ha suggerito al cliente di utilizzare una struttura meno complessa, con rischi bidirezionali, o comunque di avvicinare maggiormente il nozionale all'effettivo rendimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La banca che raccomandi al cliente la stipula di un contratto di swap negoziato al di fuori dei mercati regolamentati e costruito dallo stesso intermediario, il quale si trova, pertanto, in situazione di conflitto di interessi, ha l'obbligo di illustrare al cliente i rischi relativi allo specifico prodotto ovvero: i) scomporre il prodotto complesso nelle componenti elementari che giustificano l'esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione, con la quantificazione del fair value di ciascuna delle componenti derivative e dello strumento nel suo complesso; ii) in presenza di strutture complesse produrre le risultanze di analisi di scenario di rendimenti da condursi mediante simulazioni effettuate secondo metodologia oggettive; iii) porre a confronto il prodotto con altri analoghi semplici, noti, liquidi, basso rischio e di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità, in modo da consentire al cliente di operare una scelta ragionata; iv) esplicitare nel contratto il valore del derivato, gli eventuali costi impliciti, i criteri con cui determinare i costi di recesso o di sostituzione. Occorre poi precisare che, in assenza di informazioni specifiche sul profilo di rischio del prodotto, ricostruito attraverso il ricorso a scenari probabilistici e senza informazioni sul valore del marke to market alla data di stipulazione, l'investitore non è in grado di formulare un giudizio di convenienza economica del derivato in termini di costo/rischio/beneficio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Isnardi Carlo – Studio Legale Associato Loiaconi


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