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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10246 - pubb. 31/03/2014.

Credito tributario: ammissione con riserva sulla base del ruolo; esclusa la giurisdizione del giudice delegato


Tribunale di Reggio Emilia, 26 Marzo 2014. Est. Fanticini.

Accertamento del passivo - Credito tributario - Ammissione sulla base del ruolo - Giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Ammissione con riserva dell'esito del giudizio innanzi al giudice tributario.


L’agente della riscossione può chiedere l’ammissione al passivo del fallimento sulla base del ruolo, non occorrendo la previa notificazione della cartella di pagamento. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Il giudice delegato è privo di giurisdizione sulle contestazioni del credito tributario, anche quando è eccepita dal curatore la decadenza prevista dall’art. 25 D.P.R. 602/1973. Perciò, il giudice delegato è tenuto in ogni caso ad ammettere l’agente della riscossione al passivo fallimentare, seppure con la riserva di cui all’art. 88 D.P.R. 602/1973; le contestazioni del curatore fallimentare devono essere tempestivamente dedotte in un giudizio innanzi al giudice tributario. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

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