Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10320 - pubb. 16/04/2014

Opponibilità alla massa dei creditori della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. trascritta prima della dichiarazione di fallimento

Tribunale Udine, 13 Febbraio 2014. Est. Raffaella Gigantesco.


Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Trascrizione della relativa domanda - Rilevanza in caso di successivo fallimento del promissario inadempiente - Conseguenze.



In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, se la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, il quale non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall’art. 72 della legge fallimentare.


Segnalazione dell'Avv. Paolo Brancato del foro di Venezia


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