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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10334 - pubb. 28/04/2014.

Decorrenza del termine per proporre l'azione di risoluzione del concordato a seconda che nella proposta sia stata o meno indicata la data di scadenza dell'ultimo pagamento


Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2011. Est. Ragonesi.

Risoluzione del concordato - Decorrenza del termine annuale previsto dagli articoli 137 e 186 L.F. - Indicazione della data prevista per l'ultimo pagamento - Distinzione.


Il termine di un anno, previsto dagli articoli 137 e 186 L.F., entro il quale può essere chiesta la risoluzione del concordato decorre: i) dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione (le quali si compiono non soltanto con la vendita dei beni dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli consegnati ad eventuali sopravvenienze attive), nel caso non sia stata fissata la data di scadenza dell'ultimo pagamento; ii) dalla data espressamente indicata nella proposta omologata come data di scadenza per l'esecuzione dell'ultimo dei pagamenti nella stessa proposta previsti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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