Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10359 - pubb. 05/05/2014

Le regole (sostanziale e processuali) sull’addebito: infedeltà e abbandono della casa familiare

Cassazione civile, sez. I, 05 Febbraio 2014, n. 2539. Est. Bisogni.


Separazione – Addebito – Violazione dell’Obbligo di fedeltà – Idoneità a determinare la crisi coniugale – Sussiste – Prova contraria – Esistenza di una convivenza meramente formale.

Separazione – Addebito – Violazione dell’Obbligo di fedeltà – Idoneità a determinare la crisi coniugale – Sussiste – Prova contraria – Esistenza di una convivenza meramente formale.

Separazione – Addebito – Abbandono della casa familiare – Causa della crisi coniugale – Sussiste – Prova contraria.

Separazione – Addebito – Violazione dell’Obbligo di fedeltà – Idoneità a determinare la crisi coniugale –  Sussistenza di cd. matrimonio bianco (assenza di rapporti sessuali) – Esclusione del nesso causale – Sussiste.



Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi familiari, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione del dovere derivante dal matrimonio (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 2059 del 14 febbraio 2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'obbligo di fedeltà coniugale costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civ. sezione I n. 13592 del 12 giugno 2006). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità  della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. civ. sezione I n. 10719 dell'8 maggio 2013 e n. 12373 del 10 giugno 2005). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il fatto che trai coniugi siano stati interrotti i rapporti sessuali da diversi anni, esclude che possa ritenersi sussistente una comunione di vita tra gli stessi e, pertanto, non può ritenersi che le successive violazioni all’obbligo di fedeltà siano causative della crisi familiare, preesistente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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