La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10406 - pubb. 14/05/2014

Legge cd. Balduzzi: la responsabilità medica resta contrattuale

Cassazione civile, sez. VI, 17 Aprile 2014, n. 8940. Est. Frasca.


Responsabilità medica – Art. 3 legge 189/2012 – Istituzione di una responsabilità extracontrattuale – Esclusione.



L’articolo 3, comma 1, della Legge n. 189 del 2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all’esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell’inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c., poiché’ in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da Cass. n. 4792 del 2013). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale