Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1041 - pubb. 21/11/2007

Anatocismo, ricostruzione del saldo e quesito al C.T.U.

Tribunale Benevento, 13 Febbraio 2007. Est. Ricci.


Anatocismo - Nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi non approvate dal cliente - Ricostruzione del saldo in sede di C.T.U. - Applicazione della capitalizzazione annuale - Commissione di massimo scoperto - Comunicazione al cliente delle variazioni sfavorevoli del tasso - Necessità.



In mancanza di una clausola di capitalizzazione specificamente approvata dal cliente, non è ammissibile alcuna capitalizzazione degli interessi debitori, per cui in sede di consulenza tecnica deve essere operata una nuova ricostruzione del rapporto bancario depurato di ogni e qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori nonché della commissione di massimo scoperto ove la misura ed il calcolo della stessa non siano stati espressamente e compiutamente convenuti. In caso di variazione del tasso di interesse debitore in senso sfavorevole al cliente deve essere applicato quello originariamente convenuto se non sia stata documentata la comunicazione prevista dall'art. 6 della legge 154/1992 e dall'art. 118 d. lgs. n. 385/1993.


Segnalazione dell'Avv. Francesco Luongo


Il testo integrale


 


Testo Integrale