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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10414 - pubb. 14/05/2014.

Anatocismo, commissione di massimo scoperto, illegittimità degli interessi per il periodo anteriore al luglio 2000


Tribunale di Reggio Emilia, 23 Aprile 2014. Est. Morlini.

Capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi passivi – Illegittimità per il periodo anteriore al luglio 2000 – Illegittimità per il periodo successivo ove non ci sia eguale previsione di capitalizzazione attiva – Sanzione dell’assenza di capitalizzazione e non già di capitalizzazione annuale.

Commissione massimo scoperto – Validità solo se determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo imposto – Necessità di previsione di tasso, criteri di calcolo e periodicità – Sussiste.

Prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate per anatocismo – Termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. – Decorrenza dalla chiusura del conto per rimesse ripristinatorie o dalla singola annotazione per rimesse solutorie.

Rapporto dare/avere a seguito di invalidità della pattuizione anatocistica – Mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione – Onere della prova – Ricostruzione muovendo dal saldo zero nel caso la banca agisca per il pagamento ed il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente – Ricostruzione sulla base delle risultanze degli estratti conto nel caso il correntista agisca in ripetizione.


Nel caso di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca, poiché effettuata prima del 1/7/2000 o poiché effettuata successivamente ma senza riconoscere eguale periodicità nel calcolo degli interessi attivi, non è dovuta capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo è quella decennale ordinario ex art. 2946 c.c., ed il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto nel caso di rimesse meramente ripristinatorie della provvista, o dalla data di annotazione in conto delle singole poste nel caso di rimesse solutorie. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Ritenuta l’invalidità della pattuizione di interessi anatocistici, nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, per il riparto dell’onere probatorio occorre distinguere due situazioni: laddove sia la banca ad agire per il pagamento ed il primo estratto conto sia a debito per il cliente, la ricostruzione dell’andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo zero; nel caso invece in cui sia il correntista ad agire in ripetizione, la ricostruzione del rapporto è circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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