ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10433 - pubb. 19/05/2014.

La eccessiva durata del piano di concordato deve essere valutata caso per caso e non in termini assoluti


Tribunale di Prato, 30 Aprile 2014. Pres., est. Maria Novella Legnaioli.

Concordato preventivo - Fattibilità - Elevati margini di errore e di opinabilità - Pregiudizio della ragionevole durata e della probabilità di successo - Rischio di fattibilità rimesso ai creditori - Esclusione - Pregiudizio dei creditori dissenzienti.

Concordato preventivo - Incertezza circa il ricavato dalla vendita di un bene immobile - Rischio tipico dei concordati con cessione dei beni rimesso alla valutazione dei creditori.

Concordato preventivo - Durata del piano - Valutazione del tribunale in termini di ragionevolezza del rischio assunto - Valutazione in base alla fattispecie concreta.

Concordato preventivo - Termini intermedi di adempimento - Domanda di risoluzione proponibile prima della conclusione delle operazioni di liquidazione.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Limitata attività di liquidazione di beni non strategici - Nomina del commissario liquidatore - Esclusione.


Non può essere rimesso alla decisione della maggioranza dei creditori, con pregiudizio dei dissenzienti, il rischio di fattibilità di un piano di concordato preventivo i cui margini di opinabilità e di errore siano talmente ampi da inficiarne la ragionevole tenuta e le probabilità di successo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'incertezza circa il ricavato dalla vendita di un bene immobile costituisce un rischio normale nell'ambito dei concordati preventivi con cessione, anche parziale, dei beni; una volta accertata l'esistenza ed il valore di perizia del bene, è, quindi, corretto che di detto rischio si facciano carico i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Benché la durata del piano concordatario incida sulla possibilità di formulare prognosi attendibili, non è corretto fissare in linea generale un termine di durata oltre il quale ritenere il piano comunque non attendibile o viziato da margini di rischio talmente elevati da renderlo inadeguato. La valutazione in questione deve, infatti, essere effettuata in base al caso concreto ed alle caratteristiche del piano proposto, con la precisazione che il controllo del tribunale deve essere effettuato in termini di ragionevolezza del rischio assunto e di probabilità di successo, non certo di certezza del risultato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La previsione di termini di adempimento a favore di determinati creditori con scadenza anticipata rispetto alla completa esecuzione del piano, consente loro di attivarsi in anticipo rispetto alla conclusione delle operazioni di liquidazione per proporre la eventuale domanda di risoluzione per inadempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora il piano preveda la continuazione dell'attività aziendale e la liquidazione di un unico bene non strategico, è possibile soprassedere alla nomina del commissario liquidatore predisponendo tuttavia adeguati strumenti di informazione allo scopo di mantenere costantemente monitorata all'attività del commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Niccolò Abriani


Il testo integrale