Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10460 - pubb. 26/05/2014

La valutazione del tribunale sulla fattibilità del piano di concordato non può estendersi alla fattibilità economica se non nell'ipotesi di assoluta manifesta irrealizzabilità del piano

Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2013, n. 11423. Est. De Chiara.


Concordato preventivo - Fattibilità - Nozione - Prognosi di concreta realizzabilità del piano - Presupposto di ammissibilità del concordato - Sindacato diretto del giudice, non di secondo grado rispetto all'attestazione del professionista

Fattibilità del piano concordatario - Distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica - Nozione

Fattibilità economica del piano concordatario - Valutazioni prognostiche opinabili e comportanti un margine di errore e di rischio - Valutazione spettante esclusivamente ai creditori

Concordato preventivo - Sindacato del giudice tendenzialmente illimitato sulla fattibilità giuridica - Sindacato sulla fattibilità economica limitato alla assoluta non attitudine del piano a realizzare la causa concreta del concordato - Minima soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole - Fattispecie

Concordato preventivo - Pendenza di istanze di fallimento - Audizione del debitore nell'ambito della procedura per dichiarazione di fallimento - Ammissibilità



La fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, costituisce un presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado", che non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, L.F., ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La fattibilità del piano concordatario si distingue tra fattibilità giuridica, intesa come incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità in concreto del medesimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La valutazione della fattibilità economica del piano concordatario è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole che siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica del piano concordatario non incontra particolari limiti, quello relativo alla fattibilità economica può avere ad oggetto esclusivamente la verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole. In questa ipotesi, il sindacato officioso del giudice è consentito in quanto, di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano non si pone la necessità di effettuare valutazioni o di assumere rischi di sorta. (Nel caso di specie, è stata cassata la sentenza con la quale la Corte di appello ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, esprimendosi in termini dubitativi circa la possibilità della società affittuaria dell'azienda di produrre risultati imprenditoriali sufficienti ad assicurare il pagamento del canone d'affitto occorrente al soddisfacimento delle esigenze del concordato, dubbi che, a parere della Corte di cassazione, hanno comportato 1 sconfinamento nel merito della valutazione di fattibilità economica del piano, sul quale il giudice non può direttamente intervenire). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora il tribunale intenda procedere alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, può procedere all'audizione del deditore nell'ambito di eventuali istanze di fallimento, data la stretta connessione tra i due procedimenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale