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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10484 - pubb. 29/05/2014.

Opposizione a decreto ingiuntivo; compensi per prestazioni professionali


Tribunale di Taranto, 25 Marzo 2014. Est. Rossella Di Todaro.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratto d’opera professionale avente ad oggetto progettazione e direzione dei lavori per realizzazione fabbricato civile abitazione a tre livelli – Opera riservata competenza professionale ingegneri – Nullità del contratto ex art. 1418 c.c. – Sussiste – Azione residuale di arrichimento – Inammissibilità.


Il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo. Per evitare facili elusioni della normativa che limita le competenze dei geometri, si ritiene che il contratto sia nullo anche se il geometra si faccia controfirmare il progetto da un ingegnere o se quest’ultimo diriga i lavori o esegua i calcoli in cemento armato. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l’opera svolta, ai sensi dell’art. 2231 c.c. Tale orientamento rigoroso della giurisprudenza, la quale non solo reputa nullo un contratto con cui si incarichi un geometra della progettazione di una costruzione civile di non modesta entità e che comporti calcoli in cemento armato, ma esclude anche la ammissibilità in favore del geometra di un’azione di arricchimento, si giustifica con l’esigenza, a tutela della pubblica incolumità, di scongiurare assolutamente l’esercizio di un’attività di progettazione di costruzioni destinate a civili abitazioni da parte di soggetti, che non hanno le idonee competenze professionali per farlo. (Angelo Pulito - Maria Cristina Tallini) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Angelo Pulito e Maria Cristina Tallini


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