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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10490 - pubb. 04/05/2015.

Concordato preventivo: controllo di legittimità e causa concreta


Cassazione civile, sez. I, 30 Aprile 2014. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Concordato preventivo - Controllo di legittimità in tutte le fasi del concordato - Contenuto - Sindacato sulla fattibilità giuridica - compatibilità con le norme inderogabili - Attitudine del piano a realizzare la causa concreta del concordato


Nel concordato preventivo, il controllo di legittimità da parte del giudice, che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato, non è limitato alla completezza, alla congruità logica ed alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro.(Redazione IL CASO.it - riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli

Il testo integrale

(1) Dall'articolo "La giurisprudenza della Cassazione sul controllo di fattibilità del concordato preventivo dopo le Sezioni Unite del 2013" di Paola Vella:

Nell’anno seguente [al 2013, ndr], Cass. 30 aprile 2014, n. 9541[1], richiamando more solito i principi affermati dalle Sezioni Unite, demarca la differenza concettuale tra sindacato sulla fattibilità economica del concordato e «controllo di legalità giuridica», osservando che il giudice d’appello, nel respingere il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento (per inammissibilità del concordato), «non ha in alcun modo espresso un giudizio sulla fattibilità economica del piano o della proposta» ma, «in consonanza con quanto già ritenuto dal Tribunale, ha condotto una valutazione di mera legittimità, riscontrando nella previsione del soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati e, fra questi, quello per Iva e ritenute alla fonte, la violazione di norme imperative di legge, ovvero del divieto del pagamento parziale dei crediti privilegiati per iva e per ritenute alla fonte, ex art. 182 ter l.f., e dell'alterazione delle cause legittime di prelazione, ex art. 160, 2 comma l.f.»; e, così facendo, «si è chiaramente attenuto alla propria funzione di controllo nella tutela della legalità della procedura».



[1] Pres. Rordorf, rel. Di Virgilio, reperibile in www.cassazione.it