Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10497 - pubb. 04/06/2014

Revocatoria ordinaria dell'atto di scissione, rapporto con il rimedio dell'opposizione e pregiudizio alle ragioni dei creditori

Tribunale Benevento, 17 Settembre 2012. Est. Galasso.


Scissione societaria - Revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Esistenza del rimedio dell'opposizione alla scissione - Preclusione dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'articolo 2901 c.c. - Esclusione - Pregiudizio ai creditori derivante dalla maggiore difficoltà della riscossione del credito



È esperibile l'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei confronti dell'atto di segregazione patrimoniale contenuto in una scissione societaria e ciò nonostante i creditori dispongano del rimedio dell'opposizione alla scissione previsto dagli articoli 2506 ter, comma 5, e 2503 c.c. e possano far conto sulla tutela prevista dall'articolo 2506 quater, comma 3, c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'opposizione alla scissione prevista dagli articoli 2506 ter, comma 5, e 2503 c.c. e l’azione revocatoria sono rimedi profondamente diversi, tanto che appare difficile sostenere che il primo possa sostituire il secondo: l’opposizione impedisce la venuta in essere dell'atto pregiudizievole, mentre la revocatoria lo rende inefficace ex post; all'opposizione va attribuito un carattere di specialità, rispetto all'actio pauliana, avente carattere generale; la revocatoria ordinaria richiede la sussistenza dell'elemento psicologico della conoscenza del pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore. Queste considerazioni impediscono di ritenere che l’esistenza del rimedio dell’opposizione precluda l’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., anche perché quando la legge, con riguardo all’atto di scissione, ha voluto precludere l’esperimento di determinate azioni, lo ha esplicitamente affermato, come nell’ipotesi delle domande intese a far dichiarare l’invalidità dell’atto ove, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto medesimo, più non possono condurre alla dichiarazione dell’invalidità (art. 2504 quater c.c., in materia di fusione di società, richiamato, per la scissione, dall’art. 2506 ter, co. 5, c.c.). (Luigi Galasso) (riproduzione riservata)

Il pregiudizio alle ragioni del creditore conseguente ad un atto di scissione societaria può essere individuato nella mera maggiore difficoltà della riscossione del credito in ragione della sottoposizione delle ragioni del creditore al beneficium ordinis ed al molto oneroso beneficium excussionis che la legge pone a favore della società assegnataria dei beni; deve, poi, essere considerata la limitazione della responsabilità al valore effettivo del patrimonio netto, la quale comporta il rischio di soggiacere ad un accertamento giudiziale del valore del patrimonio e di dover esercitare le proprie ragioni contro più società ove vi sia incapienza parziale. A ciò si aggiunga il fatto che la massa dei creditori della società fallita, ove fosse esperibile l'azione revocatoria ordinaria, si troverebbe esposta al concorso sui beni assegnati alla società beneficiaria con i creditori di quest'ultima i quali, invece, non possono vantare pretese sul patrimonio della società assegnante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Stefano Bardari


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