Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10499 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 2010. .


Patrimoni separati - Distinzione patrimoniale - Titolarità formale - Attività negoziale o processuale di competenza del soggetto titolare del fondo con obbligo di imputarne gli effetti allo specifico e distinto patrimonio



Nei casi in cui, nel nostro ordinamento, una parte del patrimonio di un soggetto sia destinata ad un particolare scopo e venga, pertanto, sottratta al regime generale della responsabilità di cui all'articolo 2740 c.c., non si dubita che il patrimonio separato o destinato sia pur sempre da ricondurre alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica che sia) dal quale esso promana, ancorché occorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione. Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può, perciò, che essere espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli effetti a quello ben specifico e distinto patrimonio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)