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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10512 - pubb. 05/06/2014.

Cancellazione della società dal registro delle imprese, estinzione del giudizio e accertamento dell’evento estintivo


Tribunale di Padova, 12 Maggio 2012. Est. Federica Bonazza.

Cancellazione della società dal registro delle imprese – Estinzione della società – Iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di cancellazione – Estinzione del mandato per morte del mandante – Art. 1722 c.c. – Sopravvenuta estinzione della procura alle liti – Analogia con il mandato – Mancanza di procura alle liti dall’iscrizione dell’atto di cancellazione della società – Difetto di ius postulandi del difensore – Spese di lite – Esonero della società estinta

Cancellazione della società dal registro delle imprese – Estinzione della società – Iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di cancellazione – Estinzione del mandato per morte del mandante – Art. 1722 c.c. – Sopravvenuta estinzione della procura alle liti – Analogia con il mandato – Mancanza di procura alle liti dall’iscrizione dell’atto di cancellazione della società – Difetto di ius postulandi del difensore – Spese di lite – Esonero della società estinta – Condanna del difensore


La cancellazione della società dal registro delle imprese determina, sotto il profilo processuale, non l’interruzione del giudizio, bensì la radicale estinzione del medesimo, da pronunciarsi con provvedimento giudiziale avente ad oggetto l’accertamento con efficacia ex tunc dell’evento estintivo perfezionatosi nel passato. (Vincenzo Cannarozzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

In materia di ius postulandi in capo al difensore, applicando l’art. 1722 c.c., secondo cui “il mandato si estingue per la morte del mandante”, in via analogica all’istituto della procura alle liti, non può essere chiamata a rispondere delle spese di lite la società estinta, trattandosi di soggetto giuridicamente inesistente, e deve ritenersi che la procura alle liti conferita al procuratore della stessa si sia anch’essa estinta nel momento dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di cancellazione. (Vincenzo Cannarozzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

In materia di spese di giudizio, l’estinzione sopravvenuta della procura ad litem conferita da una società successivamente cancellata si verifica nel momento in cui è irrimediabilmente estinta la società cancellata e ne discende che il procuratore di questa risponde personalmente delle spese di lite sostenute dall’altra parte a decorrere dal momento dell’estinzione sopravvenuta della procura alle liti. (Vincenzo Cannarozzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

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