Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1054 - pubb. 10/02/2008

Truffa del promotore e corresponsabilità del cliente

Tribunale Vicenza, 24 Maggio 2007. Est. Limitone.


Intermediazione mobiliare – Truffa ai danni del cliente da parte del promotore finanziario B presentatogli da A, che ha prestato assistenza al contratto – Obblighi di protezione del cliente – Sussistenza – Obblighi di protezione del mandante – Sussistenza – Corresponsabilità del promotore e del mandante – Versamenti effettuati tramite modalità non consentite dalla comunicazione informativa del mandante – Corresponsabilità del cliente.



Nel caso in cui il promotore finanziario A abbia presentato ad un proprio cliente il promotore finanziario B, che ordisce poi ai suoi danni una truffa mediante l’uso di moduli intestati alla Banca mandante e spendendo il suo nome, e sempre A abbia assistito lo stesso cliente nella stipula del contratto truffaldino, oltre a B (pur prescindendo da non provate collusioni con A) sono responsabili A, per la violazione degli obblighi di protezione del cliente e del mandante, quest’ultimo (sia in eligendo che in vigilando) e lo stesso cliente, ove la modalità di versamento adottata non sia conforme a quanto prescritto nelle condizioni contrattuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Promotore finanziario, responsabilità dell’intermediario


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 11.10.2005 PILAN Eraldo chiamava in giudizio BETTIN Andrea e RASBANK spa, esponendo che BETTIN Andrea, quale promotore finanziario per conto di BNL Investimenti spa (già facente parte di BNL spa, oggi incorporata in RASBANK spa), gli aveva proposto nel giugno 2002 di effettuare un investimento mobiliare consistente nell’acquisto direttamente da un cliente BNL di un titolo emesso nel 1997, con scadenza nel 2002, con il vantaggio di lucrare sia pure per poco tempo gli elevati interessi residui; di avere ritenuto tale operazione vantaggiosa e di avere quindi acceso il c/c n. 7524 presso la filiale BNL di Bassano del Grappa; di avere sottoscritto un modulo della BNL presso i locali dell’esercizio commerciale Centro Sole del PILAN, sito in Torri di Quartesolo (VI) nel centro acquisti Le Piramidi, acquistando per la somma di € 200.000,00 titoli obbligazionari della BNL denominati BASKET, in presenza di Andrea BETTIN e del funzionario BNL Stefano TESSAROLO; la somma veniva bonificata però su un c/c intestato ad INN Service srl (società asseritamente facente parte del gruppo BNL) c/o Banca Popolare di Vicenza; che il BETTIN nel dicembre del 2002, nell’imminenza della scadenza del titolo BASKET, aveva proposto la stessa cosa al PILAN con il titolo obbligazionario WORLD BASKET (emesso nel 1996 e con scadenza ad aprile del 2003); che il PILAN aveva così accettato di acquistare anche questo titolo utilizzando la somma che doveva essere ottenuta dalla liquidazione del primo titolo, oltre ad ulteriori € 700.000,00; che ciò avveniva sempre nei locali dell’esercizio commerciale del BETTIN, su un modulo della BNL; che nell’imminenza della scadenza del secondo titolo, i rappresentanti della SIM inducevano il PILAN ad acquistare un terzo titolo denominato BNL HIMALAYA, emesso nel 1998 e con scadenza nell’ottobre 2003, utilizzando il ricavato della vendita del secondo titolo, € 900.000,00, al netto del rendimento; che lo stesso avveniva con il titolo BNL HIMALAYA BIS INDEX, emesso nel 1998 e con scadenza nell’aprile del 2004; che però a quest’ultima scadenza, avendo deciso di non dare corso ad ulteriori investimenti, il PILAN non rientrava in possesso del suo denaro, e scopriva che il titolo da ultimo acquistato era inesistente; che, quindi, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti anche alla RASBANK spa, già BNL Investimenti spa, ex art. 31, co. 3, d.lgs. 58/98.

Si costituiva il convenuto BETTIN, escludendo la propria responsabilità in quanto, a suo dire, anch’egli sarebbe stato raggirato dal TESSAROLO, che gli aveva chiesto di trovare un acquirente per le obbligazioni de quibus, operazioni poi gestite direttamente dal TESSAROLO.

Si costituiva la RASBANK spa, affermandosi estranea alla vicenda e chiedendo il rigetto delle domande o, in via subordinata, di tener conto del concorrente comportamento colposo dell’attore nella causazione del danno e, in via riconvenzionale e subordinata, che BETTIN fosse dichiarato esclusivo responsabile e condannato a restituirle quanto da essa eventualmente anticipato al PILAN.

Seguiva rituale scambio di memorie.

Con istanza del 14.3.2006, PILAN Eraldo chiedeva la fissazione dell’udienza davanti al Collegio.

La causa era istruita documentalmente e con ctu, e discussa all’udienza del 18.5.2007, quindi veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La domanda è fondata.

Occorre evidenziare i dati storici pacifici, dai quali ricavare i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti nella presente vicenda, restando nell’ambito dell’acquisto dei titoli BNL HIMALAYA BIS INDEX, per l’importo di € 900.000,00, che si sono infine rivelati inesistenti, determinando il danno per cui è causa.

Il promotore finanziario Andrea BETTIN ha presentato Stefano TESSAROLO, autore della truffa, a Eraldo PILAN.

Il 17.6.2003 Eraldo PILAN ha sottoscritto la comunicazione informativa della BNL, insieme con Andrea BETTIN, che gliela ha sottoposta, con la quale PILAN affermava: “Sono consapevole che, per le operazioni di versamento in conto corrente effettuate per il tramite del promotore finanziario, posso consegnare a quest’ultimo buste chiuse destinate alla Banca, contenenti assegni a me intestati o girati e da me a mia volta girati per l’incasso a Banca Investimenti S.p.A.”.

BETTIN era pienamente a conoscenza, dunque, che i pagamenti relativi alle operazioni concluse per il suo tramite avrebbero dovuto essere tutti effettuati nel modo indicato nella comunicazione informativa, e così pure il cliente.

L’acquisto dei titoli oggetto della domanda, con scadenza 30.4.2004, è avvenuto il 15.10.2003 (doc. 8 attoreo), con la sottoscrizione di Andrea BETTIN, sotto la dizione “firma promotore”.

Nonostante la comunicazione informativa avesse indicato le precise modalità di pagamento richieste per tutte le operazioni finanziarie, il pagamento è avvenuto in maniera irregolare, mediante accredito sul conto corrente della società INN Service srl della somma di € 900.000,00 in duetranches, come corrispettivo dell’acquisto dei titoli convertiti successivamente in quelli inesistenti (docc. 1-8, particolarmente docc. 2 e 5 attorei).

Per queste operazioni Andrea BETTIN non ha mai ricevuto alcuna provvigione da BNL, dunque egli era a conoscenza: a) dell’anomalia dell’operazione, non effettuata tramite BNL; b) dell’irregolarità della modalità di pagamento, non consentita da BNL; c) di non aver ricevuto provvigioni da BNL per queste operazioni.

Ciononostante, il BETTIN non si è occupato di compiere alcuna verifica sulla regolarità di alcuna delle operazioni poste in essere per il suo tramite e particolarmente, sul fatto che la INN Service srl era una società unipersonale facente esclusivamente capo al TESSAROLO, in nessun modo collegata a BNL e quindi con elevato rischio di volatilità di tutte le operazioni de quibus.

Ritiene al proposito il Collegio che nel momento in cui un promotore finanziario presenta un suo collega ad un cliente e ne agevole l’operato rafforzando la fiducia, basata sulla conoscenza ed affidabilità del presentatore, che il cliente va a porre nei confronti del presentato, che altrimenti non avrebbe, o avrebbe diversamente; presentando al cliente i moduli da sottoscrivere ed apponendo la propria sottoscrizione in calce agli stessi insieme a quella del cliente; facendogli effettuare dei pagamenti in maniera irregolare, non consentita dal proprio mandante (la Banca); con tali modalità egli assume un obbligo di protezione degli interessi del cliente, per il quale deve farsi carico di ogni verifica necessaria per tutelarne l’affidamento, a prescindere da ogni dubbio sulla collusione tra i due promotori, che qui rimane, ai fini civilistici, irrilevante.

In definitiva, il pagamento fuori circuito BNL e la mancanza di provvigioni pagate da BNL per tali operazioni, circostanze che erano note al BETTIN, consentono di affermare che egli sapeva che la BNL non sapeva di queste operazioni e che quindi il suo cliente era alla mercé del TESSAROLO.

Come poteva quindi BETTIN ignorare senza colpa la tutela degli interessi del suo cliente, dopo aver introdotto nella vicenda la persona che ha cagionato il danno e tali elementi di discrasia rispetto al corretto svolgersi delle operazioni finanziarie, che lui ben conosceva, in quanto operatore finanziario qualificato?

Come poteva, inoltre, ignorare gli interessi di pari, se non maggiore, livello, della Banca mandante, grazie a cui esercitava la professione di agente ed alla quale era legato da precisi vincoli contrattuali?

Anche nei confronti della Banca sussistevano, dunque, quegli obblighi di protezione che avrebbero dovuto indurlo ad effettuare più rigorose verifiche in ordine a questa operazione, paragonabile ad una operazioneoffshore, al di fuori di ogni circuito che rendesse possibile il controllo da parte della Banca, che comunque risponde in via oggettiva del cattivo operato di coloro che essa ha scelto per rappresentare i propri interessi.

Risulta, infatti, che le operazioni de quibus furono effettuate su moduli della BNL, da soggetti qualificatisi per operatori BNL e operanti presso sedi con targa BNL all’esterno (su quest’ultima circostanza cfr. doc. 9 all. alla nota di deposito documenti del 7.2.2007 del convenuto BETTIN).

Ne discende, quindi, anche l’indiscutibile responsabilità della BNL, sia in eligendo che in vigilando, per avere scelto e lasciato poi operare senza controlli i propri agenti.

Vero è, tuttavia, che la responsabilità in vigilando deve ritenersi attenuata dalla concreta impossibilità di esercitare i dovuti controlli, per lo meno alcuni di essi, quelli inerenti i pagamenti dei clienti, per il fatto che la modalità scelta per i pagamenti non consentiva tali controlli.

Si deve ravvisare, infatti, una concorrente responsabilità del PILAN, per avere accettato in piena consapevolezza (la clausola relativa alle modalità da seguire per i pagamenti è scritta bella chiara e in una specifica quadratura, sicché non può dirsi che essa fosse illeggibile o scritta in piccolo o chissà in quale parte del foglio; v. doc. attoreo) di effettuare i versamenti in maniera non corretta, quindi sottraendo alla BNL la possibilità di esercitare il pieno controllo sull’operato del TESSAROLO e rendendo pienamente attuabile la truffa a suo danno.

Vero è che le norme sui pagamenti sono dettate a duplice tutela dell’Ente che eroga la prestazione finanziaria, ma anche del cliente, perché rendono più difficile la truffa a suo danno, e comunque lo pongono al riparo da eventuali corresponsabilità.

Ritiene conclusivamente il Collegio che alla produzione del danno, per quanto qui interessa, abbiano concorso in pari grado i comportamenti colpevoli della Banca (in eligendo e, in misura minore, in vigilando), del BETTIN (per violazione degli obblighi di protezione nei confronti sia del cliente che della BANCA), e del PILAN (per avere adottato colpevolmente un metodo di pagamento non consentito dalle norme contrattuali consapevolmente accettate).

La misura della responsabilità va individuata in un terzo ciascuno, non risultando elementi per diversamente graduarla tra i corresponsabili.

Pertanto, risulta in parte fondata la domanda della BNL di condannare anche il BETTIN per i fatti di causa, sicché entrambi devono essere condannati in solido al pagamento dei due terzi del dovuto, salva la rivalsa interna per un terzo di chi avrà pagato i due terzi.

Per quanto riguarda la somma concretamente  dovuta, deve essere preso a base l’importo che è stato versato dal PILAN (€ 900.000,00), cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, non certo nella misura che sarebbe potuta sortire da un investimento diverso, posto che il PILAN stesso ha concorso all’evento e non può giovarsi del miglior risarcimento possibile.

L’illecito comporta infine la rivalutazione del debito di valore.

Le questioni non espressamente trattate si devono reputare assorbite.

La somma da restituire ammonta, quindi, ad € 600.000,00, oltre gli interessi dal 15.10.2003 al saldo, da calcolare sulla somma rivalutata dal 15.10.2003 fino al passaggio in giudicato della sentenza, che determina la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.

Le spese vanno compensate per un terzo, atteso l’esito della causa, ferma la soccombenza a tal fine dei convenuti, tra i quali vanno interamente compensate.

P.  Q.  M. 

Il Tribunale, in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

condanna BETTIN Andrea e RASBANK spa in solido al pagamento in favore di PILAN Eraldo della somma di € 600.000,00, oltre gli interessi dal 15.10.2003 al saldo, da calcolare sulla somma rivalutata dal 15.10.2003 fino al passaggio in giudicato della sentenza;

condanna BETTIN Andrea e RASBANK spa al pagamento delle spese processuali in favore di PILANO Eraldo, già ridotte di un terzo, che liquida in complessivi € 30.675,00, di cui € 300,00 per spese in senso stretto, € 3.375,00 per spese generali, € 9.000,00 per diritti ed € 18.000,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%);

compensa le spese tra la RASBANK spa e BETTIN Andrea.

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 24.5.2007.


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