Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1055 - pubb. 23/01/2008

Ipoteca del Concessionario e revocatoria

Tribunale Vicenza, 05 Luglio 2007. Est. Limitone.


Fallimento – Revocatoria – Ipoteca iscritta dal Concessionario per la riscossione dei tributi – Ipoteca giudiziale – Assimilabilità (art. 77 dpr 26 febbraio 1999 n. 602).



L’ipoteca iscritta dal Concessionario per la riscossione dei tributi sulla base della norma che facoltizza l’iscrizione con il solo ruolo esecutivo ha, in materia di revocatoria, la stessa disciplina prevista per gli atti costitutivi di ipoteca sulla base di un titolo giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 30 novembre 2004 e notificato il 20 dicembre 2004, la Uniriscossioni spa per la Provincia di Vicenza si opponeva al provvedimento del G.D. che aveva escluso dallo stato passivo il privilegio ipotecario sui beni immobili della società fallita relativo a due cartelle di pagamento per complessivi € 431.080,84, per essere state le ipoteche accese nel periodo sospetto, ex art. 67, co. 1, n. 4, l.f.; affermava che tali ipoteche non erano soggette a revoca, in quanto previste dalla legge e costituenti un atto dovuto dell’Ente.

Si costituiva il Fallimento sostenendo che non si trattava di ipoteca legale, bensì di ipoteca in tutto assimilabile all’ipoteca giudiziale, pertanto soggetta alla stessa disciplina revocatoria, quanto meno ai sensi dell’art. 67. co. 2, l.f.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 1.3.2007, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 30.4.2007 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 21.5.2007 per le repliche eventuali. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’opposizione è infondata.

L’ipoteca di cui si discute non può essere considerata come un’ipoteca legale, benché sia la legge a prevederne la possibilità di costituzione, ancorché non la diretta costituzione.

Caratteristiche dell’ipoteca legale, infatti, sono: la diretta previsione della legge, tale per cui la garanzia sorge non per effetto di un atto volontario della parte, ma in forza della legge che la contempla (l’ipoteca legale del condividente o dell’alienante) e che vincola il conservatore alla corrispondente iscrizione, a prescindere da ogni conforme manifestazione di volontà (salvo rinuncia) della parte che ne beneficia.

Al contrario, l’ipoteca di Uniriscossioni spa trova fondamento nella legge solo ai fini della piena equiparazione del titolo amministrativo (il ruolo) al titolo giudiziale, compiuta dall’art. 77 del dpr 26 febbraio 1999 n. 602, secondo il quale “il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili dl debitore e dei coobbligati”.

D’altro canto, l’art. 2817 c.c., che prevede le ipoteche legali adotta una precisa terminologia (“hanno ipoteca legale..”), che non si riscontra nel caso dell’ipoteca iscritta sulla base del ruolo da parte del Concessionario per la riscossione.

Infine, è sempre in base ad un atto volontario di quest’ultimo che viene iscritta l’ipoteca e non direttamente in forza della norma di legge (cfr. Cass. 28 maggio 2003 n. 8544, F.It. 2003, I, 2303), infatti il Concessionario, benché l’Agenzia delle Entrate (con circolare n. 46/E del 16.11.2004) lo inviti ad iscriverla “con tempestività”, potrebbe anche non chiederla al Conservatore, e questi non vi dovrebbe in tal caso provvedere.

Sicché deve ritenersi che la disciplina in materia di revocatoria nella fattispecie si possa assimilare a quella stessa prevista per gli atti volontari costitutivi di ipoteca sulla base di un titolo giudiziale, intendendosi per atto volontario costitutivo dell’ipoteca quello per cui l’Istituto chiede di iscriverla in forza del ruolo, senza essere costretto ad adire il giudice ordinario per avere il decreto ingiuntivo (questa è la portata della norma de qua), in nulla distinguendosi da un qualsiasi creditore che si sia procurato un titolo di prelazione fondato su titolo giudiziale nel periodo sospetto senza la collaborazione del suo debitore.

Non da ultimo, va considerato che le esenzioni dalla revocatoria sono solo quelle espressamente previste dalla legge, posto che le revocabilità, in quanto corrispondente al principio generale della par condicio creditorum, deve essere ritenuta le regola in ambito concorsuale.

Le ipoteche per cui è causa, dunque, iscritte il 13.6.2003, nel periodo di un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (4.3.2004) per i debiti preesistenti e scaduti della Italiana Filati srl, sono soggette a revoca ai sensi dell’art. 67, co. 1, n. 4, l.f. (previgente).

Ne consegue il rigetto dell’opposizione.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza. 

P.  Q.  M. 

Il Tribunale, in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

rigetta l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Italiana Filati srl proposta da Uniriscossioni spa con ricorso depositato il 30.11.2004 e notificato il 20.12.2004;

condanna Uniriscossioni spa al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento Italiana Filati srl, che liquida in complessivi € 9.851,62, di cui € 1.094,62 per spese generali, € 1.857,00 per diritti ed € 6.900,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 5.7.2007.


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