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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10564 - pubb. 09/06/2014.

Provvedimenti cautelari in materia di contratti derivati, fumus boni juris e prova del periculum in mora


Tribunale di Torino, 18 Aprile 2014. Est. Silvia Orlando.

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Sospensione degli effetti del contratto – Periculum in mora – Insussistenza

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Sospensione degli effetti del contratto – Danno patrimoniale – Periculum in mora – Insussistenza


Affinché possa essere concesso un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in relazione ad una domanda di invalidità ed inefficacia di un contratto derivato IRS, è necessaria la sussistenza non solo del fumus boni iuris, ma anche del periculum in mora, ossia la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile del diritto azionato nel tempo occorrente per la definizione del giudizio ordinario. Il fatto che la ricorrente per proporre l’azione cautelare abbia atteso un periodo di tempo superiore alla presumibile durata del giudizio di merito (nella specie, oltre cinque anni) è sintomo di una tolleranza non compatibile con la asserita urgenza. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)

Il pregiudizio allegato - consistente nell’addebito dei flussi differenziali derivanti dall’esecuzione del derivato - è meramente economico e riparabile mediante recupero delle somme dalla parte resistente in caso di esito del giudizio di merito favorevole alla ricorrente. Al fine di verificare se l’addebito dei differenziali costituisca un pericolo imminente per la sopravvivenza o il normale svolgimento dell’attività della società, si dovrà valutare se gli esborsi periodici cui è tenuta la ricorrente sono di importo tale da compromettere la solidità patrimoniale e finanziaria della società, tenuto conto dei ricavi e del patrimonio della stessa, ivi incluso quello immobiliare. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Nicola Scopsi


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