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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10573 - pubb. 11/06/2014.

Interesse ultralegale: stipulazione ex art. 1284 c.c. per relationem


Cassazione civile, sez. III, 29 Gennaio 2013, n. 2072. Est. Giuseppina Luciana Barreca.

Interessi ultralegali - Pattuizione - Atto scritto - Necessità - Regime anteriore alla legge n. 154 del 1992 - Determinazione convenzionale "per relationem" - Ammissibilità - Requisiti - Univocità - Riferimento al tasso vigente, alla data di stipulazione del contratto, per il tipo di operazione di credito agrario che ne è oggetto - Ammissibilità - Condizioni

Interessi - Anatocismo - Contratti di mutuo agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 - Anatocismo - Limitazioni di cui all'art. 1283 cod. civ. - Applicabilità - Usi normativi, anteriori al 1942, che consentissero l'anatocismo oltre i limiti poi previsti da tale norma - Insussistenza - Conseguenze


In tema di contratti di mutuo, affinchè una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato; tale condizione - che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, può ritenersi soddisfatta anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse - si realizza anche quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato "per relationem" mediante rinvio al tasso vigente, alla data di stipulazione del contratto medesimo, per il tipo di operazione di credito agrario che ne è oggetto, effettuata dalla sezione agraria di quel determinato istituto mutuante. (massima ufficiale)

In tema di mutuo agrario di miglioramento disciplinato dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e con riferimento al calcolo degli interessi di mora, devono ritenersi applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta e non essendo l'anatocismo previsto dalla legislazione di settore, in deroga all'art. 1283 cod. civ.; poiché con riguardo al suddetto mutuo non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 cod. civ., sono illegittime tanto le pattuizioni, quanto i comportamenti - ancorchè non tradotti in patti - che si risolvano in un'accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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