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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10574 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. III, 29 Gennaio 2013. .

Interessi ultralegali - Pattuizione - Atto scritto - Necessità - Regime anteriore alla legge n. 154 del 1992 - Determinazione convenzionale "per relationem" - Ammissibilità - Requisiti - Univocità - Riferimento al tasso vigente, alla data di stipulazione del contratto, per il tipo di operazione di credito agrario che ne è oggetto - Ammissibilità - Condizioni


In tema di contratti di mutuo, affinchè una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato; tale condizione - che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, può ritenersi soddisfatta anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse - si realizza anche quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato "per relationem" mediante rinvio al tasso vigente, alla data di stipulazione del contratto medesimo, per il tipo di operazione di credito agrario che ne è oggetto, effettuata dalla sezione agraria di quel determinato istituto mutuante. (massima ufficiale)