Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10591 - pubb. 16/06/2014

Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi quale strumento alternativo alla mediazione obbligatoria. Verifica dell'esistenza del credito

Tribunale Cremona, 14 Maggio 2014. Est. Ines Marini.


Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Verifica dell’esistenza del credito – Necessità – Esclusione

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Strumento alternativo alla mediazione obbligatoria – Applicabilità in tutte le ipotesi in cui debba essere accertato un fatto posto a fondamento di una pretesa economica



Le preminenti finalità conciliative e deflattive del contenzioso dell’art 696 bis rende irrilevante l’eventuale inesistenza del credito di chi agisce allorquando possa accertarsi solo in seguito ad un approfondito vaglio degli atti di causa, incompatibile con il procedimento di cui all’art.696 bis e riservato alla pienezza del contraddittorio nel giudizio di merito, che potrà essere instaurato ove fallisca il tentativo di conciliazione demandato al CTU. (Ines Marini) (riproduzione riservata)

La ratio della norma di cui all'art 696 bis cpc, finalizzata a prevenire le liti e a deflazionare il contenzioso, e proprio per questo motivo da intendersi quale strumento alternativo alla mediazione obbligatoria, ne impone la applicazione a tutte le possibili controversie in cui il soddisfacimento della pretesa economica dipenda da un accertamento in fatto. (Ines Marini) (riproduzione riservata)


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