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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10624 - pubb. 19/06/2014.

Atti in frode ai creditori e pagamenti non autorizzati di energia elettrica e gas effettuati per evitare l'arresto dell'attività


Tribunale di Busto Arsizio, 14 Febbraio 2014. Pres., est. Leotta.

Concordato preventivo - Pagamento non autorizzato di crediti anteriori - Condizioni

Concordato preventivo - Atto in frode ai creditori - Pagamento non autorizzato di energia elettrica e gas per evitare l'interruzione delle forniture - Revoca - Esclusione


La possibilità di pagare i debiti sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo è espressamente prevista dall'articolo 182 quinques L.F. nella sola ipotesi di concordato in continuità ed a determinate condizioni, per cui deve escludersi che tali pagamenti possono essere effettuati al di fuori della citata previsione normativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non può considerarsi atto in frode ai creditori ai sensi dell'articolo 173 L.F. il pagamento non autorizzato di somministrazione di energia elettrica e gas riferibili al periodo anteriore al deposito del ricorso che sia stato effettuato allo scopo di evitare l'interruzione delle forniture e, quindi, l'arresto dell'attività dell'azienda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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