Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10639 - pubb. 23/06/2014

Residenza abituale del minore e lasso di tempo in caso di trasferimento

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Maggio 2014, n. 11915. Est. Piccininni.


Figli nati fuori da matrimonio – Provvedimenti diretti ad intervenire sulla responsabilità genitoriale – Potestas decidendi – Luogo di residenza abituale del minore – Trasferimento del minore – Rilevanza del lasso di tempo trascorso – Sussiste

Pagamento del doppio del contributo unificato – Art. 13 comma I quater dpr 115/2002 – Procedimento esente – Applicabilità – Esclusione



E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, in sintonia fra l'altro con quanto affermato nel Regolamento CE n. 2201/2003 (art. 8) e nella Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 (art. 8), che per i provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale secondo le previsioni degli artt. 330 e segg. c.c. e per quelli in tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate" rileva il criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda (per i primi C. 13/17746, C. 12/1984, C. 06/2171, C. 05/2877, C. 03/1058, C. 01/9266, C. 99/1238, per i secondi C. 12/1984, C. 11/16864). La residenza abituale del minore va individuata sulla base di criteri oggettivi e, in caso di trasferimento del minore, lo stesso non è idoneo a radicare la competenza del tribunale di destinazione, nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo minimo non apprezzabile, tenuto conto dell’età del fanciullo (nel caso di specie, il minore aveva vissuto a Cuba sino al 23 aprile del 2012; il ricorso era stato presentato al Tribunale per i Minorenni di Genova, il 14 giugno 2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E’ inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 quando il processo sia esente dal contributo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale