Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10647 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Modena, 11 Giugno 2014. .


Concordato preventivo - Inadempimento - Componente soggettiva ed oggettiva - Rilevanza della componente oggettiva dell'impossibilità di eseguire il piano e soddisfare i creditori - Imputabilità al debitore dell'inadempimento - Irrilevanza



Nella valutazione dell'inadempimento rilevante ai fini della dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo, occorre fare riferimento esclusivamente alla componente oggettiva dell'inadempimento stesso, inteso come impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori secondo le previsioni, e non alla componente soggettiva, intesa come imputabilità al debitore dell'inadempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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