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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10649 - pubb. 25/06/2014.

Accordo di ristrutturazione dei debiti, procedimento, presupposti e finanziamenti prededucibili


Tribunale di Ancona, 20 Marzo 2014. Pres., est. Edi Ragaglia.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Giudizio di omologazione - Assenza di opposizioni - Convocazione in udienza del ricorrente -  Necessità

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni processuali -  Necessità

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Verifica di merito sulla concreta attuabilità del piano - Vaglio di coerenza, correttezza e logicità dell'asseverazione del professionista -  Necessità

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Dichiarazione del professionista - Parere motivato fondatamente attendibile e responsabilmente espresso

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Criterio di priorità tra il deposito dell’accordo in Tribunale e la pubblicazione nel Registro delle Imprese - Irrilevanza

Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fall. - Autenticazione della sottoscrizione - Non necessità

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Opposizione alla omologazione - Vizi del consenso - Legittimità

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Erogazione successiva all’omologazione - Nuova pronuncia sulla prededucibilità - Non necessità

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Finanziamenti del socio di maggioranza in conto futuro aumento di capitale - Prededuzione - Inammissibilità


Nell'ambito del giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis L.F., pur in assenza di opposizioni, è necessaria la fissazione dell’udienza al fine di garantire l’integrazione del contraddittorio su eventuali eccezioni rilevabili d’ufficio. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di omologazione il tribunale deve vagliare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni processuali elencate dall’art. 182 bis, 1° comma, L.F., tra cui il raggiungimento della percentuale di adesioni del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore, la prova dell’avvenuto deposito dell’accordo presso il registro delle imprese, la competenza del tribunale adito, la qualità di imprenditore commerciale del debitore istante, la sussistenza dello stato di crisi, la verifica del deposito della relazione dell’esperto e della documentazione prevista dal richiamato art. 161 L.F.. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di omologazione il Tribunale, con un giudizio prognostico ex ante, deve valutare l’attuabilità dell’accordo tenuto conto del fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 67, 3°comma, lett. e) L.F. degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione, dell’accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati. In tale prospettiva il tribunale deve quindi, in ogni caso, valutare il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate e alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo medesimo. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

La relazione di attestazione consiste in un parere motivato, sotto la propria responsabilità, del professionista, il quale formula un giudizio professionale che possa ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso avente ad oggetto la veridicità dei dati e l’idoneità del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dall’art. 182 bis L.F.. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

In assenza di un’esatta indicazione normativa, deve ritenersi irrilevante la circostanza che l’accordo sia stato prima depositato in tribunale o pubblicato nel Registro delle imprese, posto che gli effetti dell’accordo - sia la protezione del patrimonio del debitore per il periodo di sessanta giorni decorrenti dal deposito del ricorso di sospensione relativo, sia il dies a quo per la proposizione delle opposizioni - si producono solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese e risultando peraltro evidente che il debitore ha tutto l’interesse ad effettuare i due adempimenti o contestualmente o a breve distanza, avendo specifico interesse a che l’omologa dell’accordo intervenga prima che decada il termine di sospensione del divieto di proporre azioni esecutive sul proprio patrimonio da parte dei creditori rimasti estranei. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

In assenza di riferimenti normativi non è necessario che la sottoscrizione degli aderenti all’accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale fidefacente. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse motivo di dubitare della genuinità del consenso prestato dai sottoscrittori in quanto la sottoscrizione dell’accordo risulta effettuata dal legale rappresentante della società creditrice che ha aderito all’accordo, l’adesione risulta dall’invio della comunicazione telematica attraverso posta certificata della società e non sono stati fatti valere con opposizione all’omologazione eventuali vizi del consenso). (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

I creditori aderenti ad un accordo di ristrutturazione dei debiti devono far valere eventuali vizi del consenso con opposizione proposta nel termine previsto dalla legge. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

Nel caso di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili rilasciata dal tribunale ante omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, non vi è necessità di rilasciare una nuova autorizzazione in sede di omologazione per i finanziamenti erogati successivamente all’omologazione. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

Non è ricompreso tra i finanziamenti previsti dall’art. 182 quater, comma 2, L.F., rispetto ai quali il limite della prededucibilità si attesta all’80% del relativo credito, il finanziamento del socio di maggioranza, erogato, per espressa dichiarazione, in conto futuro aumento di capitale in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato al fine di consentire alla società di eseguire i pagamenti di cui al piano nei tempi ivi previsti, in quanto, in ragione della destinazione data e già individuata del finanziamento, dette somme non saranno oggetto di restituzione. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

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