Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10670 - pubb. 26/06/2014

Assegno di mantenimento «a scadenza»? si può

Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2014, n. 12781. Est. Bisogni.


Separazione Consensuale – Previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie – Previsione di una scadenza a partire dalla quale l’assegno non è più dovuto – Ammissibilità – Sussiste – Conseguenze



In materia di separazione consensuale, i coniugi possono prevedere, in favore della moglie, un assegno di mantenimento con un termine di scadenza, a partire dal quale più nulla è dovuto dal marito alla stessa. Il patto così siglato dai coniugi, dalla data di scadenza, ha valore di rinuncia all’assegno di mantenimento. Va però rilevato che la rinuncia all'assegno di mantenimento ha conseguenze diverse nel giudizio di separazione e in quello di divorzio in quanto il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere, in quella sede, alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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