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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10682 - pubb. 30/06/2014.

Liquidazione coatta di SIM, principio della doppia separazione, incapienza e ripartizioni parziali


Cassazione civile, sez. I, 10 Luglio 2013. Est. Scaldaferri.

Liquidazione coatta amministrativa di società di intermediazione finanziaria - Principio della doppia separazione patrimoniale - Proiezione in ambito concorsuale

Liquidazione coatta amministrativa di società di intermediazione finanziaria - Principio della doppia separazione patrimoniale - Obbligo di restituzione immediata - Esclusione - Verifica della sufficienza dei beni dei patrimoni - Necessità - Conseguenze - Restituzione parziale ex articolo 91 TUB - Ammissibilità


L’articolo 21, comma 2, TUB, ove prevede che, nel caso gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l’effettuazione di tutte le restituzioni in favore dei singoli clienti, la situazione di incapienza che ne deriva è necessariamente destinata a riflettersi in misura proporzionale sulle ragioni dei clienti stessi, i quali per la parte del diritto rimasto insoddisfatto concorreranno con i creditori chirografari nella ripartizione dell’attivo ricavato dalla liquidazione del patrimonio della Sim, costituisce la normale proiezione in ambito concorsuale del principio della doppia separazione patrimoniale già introdotto dall’articolo 8, della legge n. 1 del 1991 e ribadito dalle leggi successive. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sino a quando non siano definite le opposizioni proposte da coloro che pretendono di avere diritto alla iscrizione della propria posizione nella sezione separata dello stato passivo, la concreta soddisfazione integrale dei diritti, già nominalmente riconosciuti, alla restituzione, in quanto iscritti nella stessa sezione separata, resta condizionata dalla verifica in ordine alla sufficienza dei beni ivi indicati per soddisfare tutte le pretese restitutorie degli aventi diritto. Prima di tale definitivo accertamento (non del passivo della Sim nella sua interezza ma) dei diritti alla restituzione dei beni iscritti nell’apposita sezione separata, il commissario può, a norma dell’articolo 91, comma 4, TUB, procedere a restituzioni parziali, i cui limiti debbono però prudenzialmente essere stabiliti onde non pregiudicare la possibilità di soddisfazione di tutte le pretese restitutorie degli aventi diritto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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