Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10703 - pubb. 02/07/2014

Il giudice della causa di merito è competente a decidere sulla richiesta di modifica o revoca della misura cautelare anche quando lo stesso giudice l’abbia in primo grado negata

Tribunale Taranto, 25 Giugno 2014. Est. Casarano.


Procedimento cautelare - Istanza di modifica o revoca del provvedimento cautelare concesso dal collegio in sede di reclamo - Competenza del giudice del merito - Sussistenza

Procedimento cautelare - Istanza di modifica o revoca - Competenza del giudice del merito che abbia in precedenza negato la misura - Sussistenza

Sequestro di azienda - Attività soggetta a licenza amministrativa - Facoltà del custode giudiziario di esercitare l’attività - Sussistenza



Il giudice della causa di merito è competente a pronunciarsi sull’istanza di modifica o di revoca della misura cautelare ex articolo 669 decies c.p.c. anche nell’ipotesi in cui questa sia stata concessa dal collegio in sede di reclamo. Qualora, invece, il reclamo sia ancora pendente, l’istanza di modifica o revoca del provvedimento cautelare dovrà essere proposta al giudice del reclamo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’istanza di modifica o di revoca del provvedimento cautelare di cui all’articolo 669 decies c.p.c. può essere decisa dal giudice della causa di merito anche nell’ipotesi in cui questi abbia in precedenza negato la misura cautelare successivamente concessa dal collegio in sede di reclamo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il custode giudiziario nominato dal tribunale con il provvedimento di sequestro dell’azienda può esercitare l’attività di impresa anche nell’ipotesi in cui questa (nella specie, una stazione di servizio carburanti) richieda una licenza amministrativa, in quanto il custode esercita l’attività in nome e per conto del titolare dell’impresa sul quale gli effetti della gestione si riversano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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