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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1075 - pubb. 06/12/2007.

Conflitto di interessi e rapporti con l'emittente


Appello di Torino, 19 Ottobre 2007. Pres., est. Troiano.

Doveri di informazione degli intermediari – Onere della prova.

Know your merchandise rule.

Informazione sul rischio specifico obbligazioni Cirio.

Mancata indicazione ragioni non adeguatezza – Conflitto di interessi – Violazione.

Alta propensione al rischio – Non adeguatezza.

Conflitto di interessi da finanziamento.

Conflitto di interessi attività persuasiva dell’intermediario.

Violazione doveri di informazione responsabilità contrattuale.


Sulla banca intermediaria, in considerazione dell’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 23 t.u.f. e comunque in ragione del fatto che gli artt. 26 e ss. del Regolamento Consob impongono ai soggetti abilitati precisi obblighi positivi della cui violazione non può essere addossata la prova ai singoli risparmiatori in ossequio alla regola generale secondo cui sull’attore non può incombere la prova di circostanze negative, incombe l’onere di provare a) di aver assunto adeguate informazioni sul rischio dei titoli negoziati; b) di aver adottato idonee procedure interne di controllo per trasmettere tali informazioni alla propria rete di vendita; c) informato gli investitori dei rischi connessi con le specifiche operazioni di investimento: d) di aver segnalato per iscritto la non adeguatezza delle singole operazioni, e l’esistenza di un interesse in conflitto, indicandone in entrambi i casi le ragioni. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

In presenza di titoli originariamente destinati ad investitori qualificati, privi di rating e in caso di operazioni concluse durante la fase del grey market, l’intermediario ha il dovere di acquisire una effettiva conoscenza del grado di rischio dei titoli e quindi circa la probabilità che la società emittente venga meno all’obbligo di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale investito. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

La mera consegna del documento generale sui rischi e l’aver reso, informazioni limitate alla durata, al valore nominale e al tasso di interessi dell’operazione comporta una violazione dell’art. 28, 2° co. Reg. Consob, che impone agli intermediari di fornire informazioni adeguate su natura, rischi, implicazioni della specifica operazione. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

La mancata indicazione delle ragioni di non adeguatezza dell’operazione e della portata e dell’estensione del conflitto di interessi comportano un’informazione incompleta ed integrano una violazione degli artt. 28 e 29, 3° co. Reg. Consob. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Una propensione al rischio alta o medio alta non fa di per sé venire meno la non adeguatezza delle operazioni di investimento in titoli obbligazionari Cirio, scelta sintomatica dell’obiettivo di effettuare un investimento soggetto all’obbligo di restituzione da parte dell’emittente. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Sussiste un conflitto di interessi in capo all’intermediario che negozi obbligazioni emesse da una società debitrice di importi rilevanti in quanto l’intermediario può agire per contenere la propria esposizione nei confronti del debitore trasmettendo contestualmente il rischio di rientro sull’investitore. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Il conflitto di interessi sussiste ai sensi degli artt. 21, lett c) t.u.f. e 27 Reg. Cosnob 11522/98 anche qualora l’intermediario non ponga in essere attività persuasive dirette alla conclusione delle singole operazioni. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

La violazione dei doveri di condotta imposti agli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento non determina la nullità degli ordini ma la responsabilità contrattuale dell’intermediario. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio


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