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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10752 - pubb. 07/07/2014.

È necessaria la liquidazione per realizzare la quota degli eredi qualora venga a mancare l’unico socio della società di persone


Cassazione civile, 25 Giugno 2014, n. 14449. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Società di persone - Pluralità dei soci - Mancanza - Decesso dell’unico socio - Liquidazione della società - Necessità


Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei soci, allorquando sopravvenga il decesso dell'unico socio, che non abbia provveduto a mettere in liquidazione la società, gli eredi del socio defunto devono mettere in liquidazione la società, per potere realizzare il proprio diritto alla quota di liquidazione e provvederà a regolare la posizione degli altri soci. (Redazione Il.CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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