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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10754 - pubb. 07/07/2014.

Polizze previdenziali con prevalente funzione di investimento e impignorabilità ex articolo 1923 c.c.


Tribunale di Milano, 01 Luglio 2014. Est. Blumetti.

Polizze di assicurazione Europension e Medplus - Prevalente natura di investimento - Impignorabilità - Esclusione

Polizze di assicurazione - Prevalente natura di investimento rispetto a quella previdenziale - Elementi sintomatici - Obiettivo risparmio/investimento - Determinazione del premio sulla base della entità del saldo del conto corrente collegato


Si sottraggono alla regola della impignorabilità di cui all’articolo 1923 c.c. i diritti del contraente nei confronti della compagnia di assicurazioni derivanti da polizze che, pur essendo classificate come previdenziali, svolgano in concreto una prevalente funzione di investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In una polizza di assicurazione, la prevalenza della funzione di investimento rispetto a quella previdenziale può emergere dagli obiettivi di risparmio/investimento dichiarati dal contraente e dal fatto che il contratto sia collegato ad un conto corrente il cui saldo venga utilizzato per la determinazione dell’entità dei premi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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