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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10757 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Ravenna, 22 Maggio 2014. .

Concordato preventivo - Approvazione - Mutamento delle condizioni di fattibilità - Facoltà del creditore di modificare il proprio voto


La nuova formulazione dell'art. 179, comma 2, l.f. porta ad escludere l'esigenza di procedere a nuove votazioni ma affida alla responsabilità ed alla volizione di ciascun creditore la decisione se modificare o meno il proprio voto. Si tratta di un diritto personale ed individuale, non surrogabile, che non può consentire a chi aveva già votato in senso negativo (così mostrando in realtà di ritenere irrilevante il fatto sopravvenuto) di imporre agli altri votanti la propria volontà. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)