Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10877 - pubb. 16/07/2014

Centrale rischi: illegittima la segnalazione automatica a carico del garante. Onere di allegazione e prova del danno grave ed irreparabile

Tribunale Nola, 11 Luglio 2014. Est. Savarese.


Centrale rischi - Inadempimento del debitore principale - Segnalazione automatica del garante - Illegittimità

Centrale rischi - Illegittima segnalazione - Pregiudizio grave ed irreparabile “in re ipsa” - Esclusione - Allegazione e principio di prova del danno e dei pericoli - Necessità



In caso di inadempimento del debitore principale, non si può procedere alla segnalazione automatica in centrale rischi a carico del garante e, nel caso in cui quest’ultimo ne richieda la cancellazione, è onere della banca dimostrare di aver valutato, prima di effettuare la segnalazione, l’esistenza di uno specifico rischio di inadempimento in capo al garante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
 
Qualora la cancellazione, ritenuta illegittima, della segnalazione in centrale rischi venga richiesta a distanza di un congruo periodo di tempo, non è possibile ritenere l’esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile “in re ipsa”, ma occorre allegare e offrire quantomeno un principio di prova in ordine ai danni o ai pericoli determinati dalla segnalazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio De Simone


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