Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1089 - pubb. 20/12/2007

Dichiarazione di fallimento, decorrenza degli effetti sostanziali e giusto processo

Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Dicembre 2007, n. 26619. Est. Morelli.


Dichiarazione di fallimento da parte di tribunale incompetente – Regolamento di competenza con cassazione della sentenza del tribunale incompetente e rinvio ad altro tribunale indicato come competente dalla Corte di Cassazione in seguito a regolamento di competenza – Conservazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento – Tutela dei principi di “ragionevole durata del processo” e del “giusto processo”.



Nell’ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento da parte di tribunale successivamente riconosciuto incompetente, segua una seconda dichiarazione di fallimento da parte di tribunale che, in sede di conflitto positivo virtuale, ovvero anche di regolamento facoltativo di competenza sia dalla Corte di Cassazione designato competente, il decorso degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo resta sospeso, ai sensi dell’art. 55 l. fall., già dalla prima delle predette due sentenze.
La conservazione degli effetti sostanziali della dichiarazione di fallimento proveniente da giudice incompetente si rivela più “adeguata” sia in relazione all’obiettivo della “ragionevole durata del processo” - con il quale sarebbe meno compatibile la prospettiva della riapertura ex novo della procedura innanzi al secondo tribunale –, sia in relazione alla garanzia del processo “giusto”, quale è quello articolato in modo da garantire una risposta coerente ed adeguata alle esigenze di tutela fatte valere con l’atto che vi ha dato impulso. (Bruno Inzitari) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari



Il testo integrale


Per un approfondimento delle questioni trattate si segnala la memoria ex art. 378 c.p.c. presentata dal Prof. Avv. Bruno Inzitari innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ambito del giudizio definito con la sentenza che precede.