ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10894 - pubb. 17/07/2014.

Merchandising per la riproduzione di cartoni animati, continuo cambiamento del palinsesto, disaffezione degli utenti e buona fede contrattuale


Tribunale di Milano, 13 Febbraio 2014. Est. Silvia Giani.

Buona fede contrattuale - Obbligo del creditore di preservare l’interesse della controparte - Fattispecie in tema di merchandising avente ad oggetto la riproduzione di una serie televisiva di cartoni animati


Anche in mancanza di espressa pattuizione di specifici obblighi, la condotta del creditore che non preservi l’interesse della controparte, ma che, al contrario, dia luogo a continui cambiamenti di palinsesto, alimentando la dissafezione degli utenti, deve ritenersi una condotta non conforme alla clausola di buona fede che caratterizza il funzionamento del sinallagma del contratto di merchandising. (Fattispecie in tema riproduzione di una serie televisiva di cartoni animati). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale