Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10896 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Piacenza, 06 Giugno 2014. .


Giudizio di omologazione del concordato preventivo – Opposizione – Valutazione di convenienza



Non sono oggetto del sindacato officioso del giudice eventuali ragioni di irrealizzabilità in concreto del piano di concordato preventivo, le quali rientrano nella nozione di fattibilità economica riservata esclusivamente alla valutazione dei creditori. L'incapacità del proponente di formalizzare l'acquisto di cespiti immobiliari, la mancata formalizzazione delle garanzie promesse da terzi e la ritenuta inattendibilità della valutazione degli immobili quali ragioni dell'eventuale insuccesso del concordato costituiscono elementi che devono essere valutati in via esclusiva dai creditori, sempre che non sia posta in discussione la loro compiuta informazione e che i citati elementi non integrino una assoluta, manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati di soddisfazione dei creditori (Cass. n. 11497/2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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